Staff del 10%, collaboratore con funzioni vicarie e funzioni strumentali. Provvedimenti di nomina, delega e sostituzione.
Chiuso un surriscaldato periodo ferragostano che ha visto i dirigenti scolastici impegnati in prima linea nelle procedure della cosiddetta chiamata diretta, si è aperto un altro fronte settembrino nel quale non mancano adempimenti riconducibili all’organico dell’autonomia. Adempimenti per certi versi più complessi rispetto a quelli inerenti la chiamata diretta, implicanti atti di natura datoriale, ed in quanto tali, impugnabili davanti al giudice del lavoro. Tra l’altro all’interno di un quadro di aporie normative che rendono in alcuni casi di difficile interpretazione ed applicazione le disposizioni di cui alla legge del 13 luglio 2015, n.107 (la cosiddetta “Buona Scuola”).
Vediamone gli aspetti più controversi con un taglio meramente applicativo in grado di dare risposte plausibili ai numerosi dubbi e quesiti che stanno attanagliando le istituzioni scolastiche in questo complicato avvio di anno scolastico.
STAFF DEL 10% DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (Art.1, comma 83 della legge 13 luglio 2015, n.107)
Nell’art.1, comma 83 della legge 13 luglio 2015, n.107 si legge che il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Una norma che, letta alla luce di quanto previsto nell’art.25, comma 5 del D.Lgs 165/2001, secondo cui nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, da senso compiuto a quel progetto di leadership diffusa e middle-management che vede il dirigente scolastico titolato ad individuare e remunerare docenti che lo coadiuvano e supportano nella quotidianità dell’azione dirigenziale ed ai quali delegare specifici compiti.
Alcune questioni a latere meritano comunque un approfondimento. La prima è legata alla base di calcolo sulla quale calcolare questo fatidico 10%.
Qual è la base di calcolo del 10%?
Basta partire dal dettato normativo ed in particolare dall’art.1, comma 63 della legge 13 luglio 2015, n.107 secondo cui le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui ai commi da 1 a 4 (…) attraverso l’organico dell’autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa. In virtù di tale disposto normativo si può affermare che la base di calcolo del 10% è necessariamente rappresentata dai posti costituenti l’organico dell’autonomia, all’uopo comunicati ed autorizzati dal competente ATP, ed in particolare da:
- CATTEDRE IN ORGANICO DI DIRITTO, sia COI (cattedre orario interne) che COE (cattedre orario esterne)
- CATTEDRE IN ORGANICO DI POTENZIAMENTO
- CATTEDRE IN ORGANICO DI SOSTEGNO (di diritto, in deroga e di potenziamento)
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