• martedì , 16 Luglio 2024

Bonus premiale e diritto alla privacy

di Fabio Scrimitore

Il quesito riguarda la legittimità della scelta di un DS di non pubblicare i nomi dei docenti beneficiari del bonus.

 

Autore del quesito è un insegnante incaricato a tempo indeterminato in una scuola di istruzione secondaria di I grado, che vorrebbe sapere se sia legittima la scelta del Dirigente scolastico di un Istituto Comprensivo che ha deciso di non pubblicare i nomi dei docenti che riceveranno il bonus, ritenendolo un dato sensibile e, in quanto tale, protetto dalla legge che tutela la privacy. Il Dirigente ha comunicato via e-mail ai vincitori l’avvenuta erogazione del premio, senza renderla pubblica.

 

Ai sensi dell’art. 4 del Codice a tutela dei dati personali (Decreto legislativo n. 196 del 2003), sono definiti dati sensibili le informazioni che possono rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.

Appare evidente che i dati riferiti alla corresponsione di trattamenti economici accessori, fra i quali rientra il bonus premiale concesso ai docenti, non fanno parte della categoria dei dati sensibili. Pertanto, non meritano la tutela prevista dal predetto codice sulla privacy. Quindi, la motivazione addotta per giustificare la mancata pubblicazione del bonus ai docenti controinteressati non appare conforme al Codice.

Ciò non significa che la vigente legislazione imponga la pubblicazione del bonus assegnato a titolo di premialità ai docenti di ruolo.

Anzi, le disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della scuola (sottoscritto il 29 novembre del 2007, in particolare il suo articolo 6, almeno stando all’interpretazione che ne ha dato l’ARAN con la nota prot. n. 28510 del 7 ottobre 2014) escludono che i compensi accessori, corrisposti a carico del fondo di Istituto, dalle materie che costituiscono oggetto del diritto dei sindacati all’informazione successiva.

 

Il dirigente scolastico – osserva l’ARAN – non è tenuto a comunicare i nominativi del personale retribuito con il fondo di Istituto se non in forma
aggregata, indicandone l’importo complessivo, eventualmente per fasce o qualifiche
.

Per completezza occorre aggiungere che le indicazioni dell’ARAN non rientrano fra le vere e proprie fonti di diritto, nel senso che non hanno valore giuridico vincolante per il personale della scuola, ma si impongono autorevolmente per il credito professional-scientifico del loro autore.

Lo sanno bene le Organizzazioni sindacali che non si son ritenute soddisfatte di quel pur autorevole parere, al punto da aver ritenuto doveroso esprimere, il 22 gennaio 12015,  le loro perplessità al Presidente dell’ARAN, senza ulteriori esiti.

Conclusivamente si potrà assicurare l’autore del quesito che gli insegnanti che sono stati esclusi dal beneficio del bonus potranno sempre invocare l’art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale, come è noto, garantisce il diritto d’accesso a coloro che dimostrino di avere un interesse personale ed attuale alla conoscenza di una informazione o di un documento. Nessuno, più d’un docente che si ritenga illegittimamente escluso dal bonus, ha interesse legittimo ad esercitare il diritto d’accesso alla documentazione  dei colleghi che risultano beneficiari del bonus di premialità.

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