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Bonus: discrezionalità dei DS confinata dalla Legge di Bilancio 2018 alla contrattazione

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2018 i finanziamenti per la valorizzazione della professionalità docente (bonus) passeranno dalla contrattazione. Ciò vuol dire che la valorizzazione dei docenti sarà oggetto di contrattazione tra Amministrazione e Sindacati e il potere discrezionale dei DS diventerà nel “merito” sempre più “relativo”

di Agata Scarafilo

Ripetutamente, in questi mesi, ci si è occupati della questione “discrezionalità del DS e assegnazione dei fondi valorizzazione del merito”. Con l’approvazione in Senato, il 23 dicembre scorso, della Legge di Bilancio 2018 si ritorna a parlare di “valorizzazione della professionalità del merito dei docenti” grazie allo stanziamento, con l’art. 1 comma 333-bis, poi nel testo finale comma 592, inserito in extremis, di 60 milioni di euro aggiuntivi. Così, i finanziamenti per il triennio 2018-2020 andranno a costituire un fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. Questa volta, la novità, rispetto al discusso fondo per la “valorizzazione del merito”, introdotto con il comma 126 della Legge 107/2015, sta nella derogabilità del “bonus” per via pattizia (comma 333-ter, poi nel testo finale comma 593).

Ciò vuol dire che la “valorizzazione della professionalità del merito”, con le modalità che saranno meglio chiarite in seguito, sarà oggetto di contrattazione tra Amministrazione e Sindacati.In considerazione del fatto che il bonus premiale ha natura di “retribuzione accessoria”, l’importante novità risolve, rispetto al passato, il conflitto normativo che era emerso tra le disposizioni della Legge 107/2015 (Legge a carattere “speciale”) e quelle del D.lvo 165/2001 (aggiornato al D.lvo 150/2009), che stabilisce all’art. 45 che il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito attraverso la contrattazione.

Ma c’è da dire anche che, attraverso le disposizioni previste dai commi 333-bis e 333–ter (nel lavoro della commissione) e poi nel testo finale comma 592-593, si può leggere una risposta che, rimescolando le carte del gioco, lancia un segnale forte a quanti hanno sempre sostenuto che in tema di “premialità” non poteva che esserci una “discrezionalità assoluta” del Dirigente Scolastico.

Un argomento, quello afferente la discrezionalità del DS, più volte argomentato prendendo spunto dalle diverse criticità che, nel corso di questi anni, sono emerse nel mondo della scuola circa la corretta applicazione del comma 127 della Legge 107/2015 e a cui hanno fatto seguito ricorsi, quesiti ed interrogazioni parlamentari.

Più volte si è evidenziato, attraverso puntuali contributi interpretativi di quanto disposto dalla norma in questione, che la prerogativa dell’assegnazione (comma 127) del “bonus” ai docenti (commi 128 -129) riconosciuta al Dirigente Scolastico non poteva essere interpretata come una discrezionalità “assoluta” (ossia “pura” non contestabile ed insindacabile a priori), ma tutt’al più “relativa” o per meglio dire “vincolata”:

  • ai “criteri” stabiliti dal Comitato di valutazione (“parametri oggettivi di indirizzo” e non semplici indicatori lasciati alla libera e facoltativa applicazione dei Dirigenti Scolastici);
  • alla “documentazione” e alla modalità di rilevazione dei dati;
  • alle “motivazioni” non generiche o aleatorie, ma necessariamente circostanziate.

Circa le “motivazioni”, si è più volte evidenziato che l’onere di motivare traeva la sua ragion d’essere dai princìpi generali di corrispettività e di responsabilità dirigenziale rigorosamente codificati nel D.lvo. 165/2001 (art. 7, c. 5 e art. 45, c. 4). Pertanto, si è avuto più volte modo di osservare che un’erogazione non dovuta potrebbe essere oggetto di giudizio per responsabilità amministrativo-contabile davanti alla “Corte dei Conti”, mentre una erogazione incongrua potrebbe essere oggetto di giudizio davanti al “Giudice del Lavoro”. Ovvio è che entrambe le azioni giudiziarie ricadrebbero sulla condotta dirigenziale (la prima riguarderebbe la persona fisica del dirigente, mentre la seconda riguarderebbe la persona giuridica datoriale, che in caso di soccombenza dell’Amministrazione, potrebbe addirittura portare ad una successiva azione di rivalsa nei confronti del Dirigente Scolastico).

Così, si è sempre sostenuto che un’assegnazione del “bonus premiale”, che non rispettasse delle condizioni previsti dalla stessa norma, poteva essere contestabile ed impugnabile da parte di chi ritenesse fosse stato leso nel legittimo diritto. Nel supportare detta tesi, che si traduceva nella negazione di una “discrezionalità assoluta” del Dirigente Scolastico, ossia non suscettibile di controllo, giudizio o ratifica da parte degli organi preposti, si è più volte fatto riferimento, anche, a tutte quelle norme di rango superiore (art. 97 della Costituzione e art. 41 della Carta di Nizza) che ponevano in essere l’indiscutibile principio di “buon andamento e dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione”.

Per rispondere a qualche critica sollevata alla scrivente, si è sempre confutata la tesi ritenendo che detti principi non sembravano alla stessa entrare in contraddizione con la discrezionalità gestionale propria e riconosciuta al Dirigente Scolastico o con il “potere-dovere” di valutare (tutti) i docenti a T.I. con cadenza annuale e di assegnare loro del bonus.

Di fatto, però, nel corso di questi due anni, sono fioccati i ricorsi. Infatti, si sono registrati, da parte di alcuni Dirigenti Scolastici, convinti dell’ inappellabilità del loro operato in merito all’assegnazione del bonus, rifiuti perfino di accesso agli atti ai sensi Legge 241/1990 (primo atto per comprendere la situazione e per poter acquisire quei dati e quella documentazione che consente di poter prendere in considerazione la tutela dei propri interessi in sede giudiziaria). In molti casi il rifiuto era stato immotivato (silenzio-dissenso).

Immotivato rifiuto che ha portato addirittura alcuni docenti a fare ricorso alla “Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi” della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, invece, con suo parere (DICA 0015182 P-4.8.1.8.3) ha avuto modo di affermare che “chiunque ne sia stato escluso dall’attribuzione ha il diritto di vedersi accolta la richiesta di accessi agli atti ai sensi della Legge 241/1990”.

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Anche il TAR del Lazio con sentenza n. 02611/2017 REg.Ric non ha mancato di accogliere un ricorso di un docente che aveva chiesto, alla scuola di servizio, l’accesso e l’acquisizione degli atti afferenti la comparazione dei destinatari del bonus con le relative attività valutate e le somme riconosciute. In questo caso, il giudice amministrativo ha accolto il ricorso, non solo relativamente alla documentazione afferente al procedimento di concessione del bonus, ma anche relativamente ai destinatari e agli importi, dichiarando l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione (Scuola) e concedendo, di contro, il diritto all’accesso agli atti.

Come se non bastasse, a tutto ciò si erano unite le interrogazioni parlamentari (vedasi ad esempio l’Atto 4/18058 del 6/10/17) rivolte al MIUR per fare chiarezza sulla giusta interpretazione ed applicazione dei commi che vanno dal 126 al 129 dell’unico articolo 1 della Legge su “La Buona Scuola (Legge 107/2015).

Alla luce dell’approvazione in Senato della Legge di Bilancio (A.S. n. 2960-B), si apprende che i finanziamenti per “la valorizzazione della professionalità” docente rientreranno a pieno titolo nel MOF per i quali vi sarà, d’ora in poi, un apposito stanziamento. Il prossimo CCNL, pertanto, dovrà disciplinare la distribuzione delle somme suddette, tenendo conto dei seguenti criteri:

  1. a) valorizzazione dell’impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica;
  2. b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.

Le domande ora nascono spontanee: Perché questo cambio di rotta? Può essere che il confinamento della “premialità docenti” alla contrattazione sia in realtà il frutto di una gestione un po’ “ballerina” delle novità apportate dalla Legge 107/2015?

Riferimenti normativi:

Legge di Bilancio 2018 (A.S. n. 2960-B)

Legge 107/2015

  1. Lgs 165/2001

Legge 241/1990

Precedenti contributi scritti sull’argomento:

Arriva anche una sentenza a confermare il diritto d’accesso agli atti del docente che si vede negare il bonus premiale

Bonus premiale e poteri del DS, presentata un’interrogazione parlamentare

Discrezionalità assoluta del Dirigente scolastico nell’attribuzione del bonus premiale? Nemmeno per sogno!

Criteri per la valorizzazione dei docenti

Il testo della legge di bilancio 2018 non è ancora stato ufficialmente pubblicato ma la redazione di Scuola e Amministrazione lo mette a  disposizione dei suoi ABBONATI. Clicca qui per sottoscrivere l’abbonamento.

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