• giovedì , 21 Novembre 2024

Attività di potenziamento

di Fabio Scrimitore

Il quesito, proposto da un docente, riguarda la partecipazione agli scrutini di insegnanti incaricati a tempo indeterminato su posti dell’organico potenziato.

Per il potenziamento dell’offerta formativa, all’Istituto comprensivo dal quale proviene il quesito il competente Ufficio Scolastico Regionale ha assegnato tre insegnanti di scuola primaria, insieme con un insegnante di musica, tutti destinati alle classi della scuola secondaria di primo grado.
Il Dirigente scolastico ha assegnato le tre insegnanti di scuola primaria alle attività formative rivolte all’alfabetizzazione ed al rinforzo linguistico degli alunni di nazionalità non italiana, inseriti nelle classi della scuola secondaria di primo grado. Nelle predette attività, che si svolgono in orario curricolare, ciascuna delle tre insegnanti di scuola primaria è impegnata per 4 ore settimanali. In sostanza, l’organizzazione delle attività didattiche antimeridiane prevede che, durante le ore dedicate all’ alfabetizzazione ed al rinforzo linguistico, gli alunni di nazionalità non italiana debbano lasciare le rispettive classi, per costituire dei gruppi autonomi di apprendimento.
Il redattore del quesito ha posto due domande: con la prima ha chiesto di sapere se le tre insegnanti di scuola primaria possano partecipare alle riunioni dei Consigli di classe che accolgono gli alunni stranieri a loro assegnati; con la seconda, ha chiesto se vi sia qualche modalità didattica che consenta agli insegnanti delle materie curricolari, impegnati nelle classi cui appartengono gli studenti stranieri, di espletare al meglio la loro funzione educativo-istruttiva, funzione che potrebbe apparire di fatto molto limitata da un’organizzazione che sottrae quattro ore per settimana alle attività didattiche previste dal piano di studio delle classi stesse.
Orbene, in merito alla prima domanda, è opportuno che, in primo luogo, si faccia riferimento a quel che prescrive, in materia di scrutini, il Regolamento sulla valutazione degli apprendimenti, che è stato approvato con il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, il cui articolo 2, dedicato alla valutazione degli apprendimenti nel primo ciclo di istruzione, così recita: La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal Consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico, o da un suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
Si potrà ammettere, quindi, che i docenti, che siano stati incaricati dell’espletamento di attività didattiche rivolte al potenziamento dell’offerta formativa (nel caso in esame, all’alfabetizzazione degli alunni stranieri) potranno essere ammessi alle operazioni di scrutinio se verrà loro riconosciuta la qualifica di componenti del Consiglio di classe.
Appare, perciò, necessario riferirsi al Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con il D.P.R. n. 297, del 16 aprile 1994, il cui art. 5, dispone che il Consiglio di classe della scuola secondaria debba essere composto dai docenti di ogni singola classe.

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