• sabato , 21 Dicembre 2024

Attività di aggiornamento

di Fabio Scrimitore

Il quesito, proposto da un docente di scuola secondaria superiore, riguarda l’obbligatorietà della partecipazione alle attività di aggiornamento deliberate dal Collegio dei docenti.

Si premette che il Collegio dei docenti della scuola nella quale insegna l’autore del quesito ha deliberato lo svolgimento di un corso di aggiornamento, della durata di 30 ore, distribuite nell’arco di tre mesi; la deliberazione è avvenuta a maggioranza dei presenti ed è stata adottata nell’ambito del progetto sperimentale VaLeS.
Si potrà rispondere al quesito verificando se nell’ordinamento scolastico sussistano norme di diritto che prevedano, come obbligo inderogabile per gli insegnanti, la partecipazione alle attività di aggiornamento deliberate dal Collegio dei docenti.
Questo percorso di verifica conduce, in primo luogo, al CCNL vigente, e, in particolare, all’art.28, che definisce gli obblighi degli insegnanti in termini di attività di insegnamento, attività, che ovviamente non possono aver rilievo in questa risposta.
Il primo comma del successivo art.29 include, però, l’aggiornamento e la formazione fra le attività funzionali all’insegnamento e lo definisce come “impegno inerente alla funzione docente, previsto dai diversi ordinamenti scolastici”.
La disposizione appena trascritta non ha immediata efficacia precettiva, nel senso che non è fonte giuridica sulla quale si possa fondare l’obbligo degli insegnanti di partecipare ad attività di aggiornamento e di formazione. L’espressione testuale “previsto dai diversi ordinamenti scolastici”, che conclude il primo comma del citato art.29, sta a significare che gli insegnanti sono obbligati a partecipare ad attività di aggiornamento e di formazione soltanto se tale obbligo sia stato previsto da specifiche disposizioni, contenute nell’ordinamento scolastico. Con ogni evidenza, si può sostenere con successo che il suddetto primo comma dell’art.29 del CCNL ha soltanto una funzione riepilogativa. Conferma questa tesi il 2° comma dello stesso art. 29, il quale elenca le specifiche attività funzionali all’insegnamento, che definisce direttamente come “adempimenti individuali dovuti”. Fra questi non vi è né l’aggiornamento, né la formazione.

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