• domenica , 22 Dicembre 2024

Assistenza a disabile grave

di Fabio Scrimitore

Il quesito riguarda l’esclusione dalla graduatoria di istituto, redatta per individuare il docente in posizione di soprannumerarietà.

L’estrema concisione con cui è stato formulato il quesito consente di supporre che il suo autore abbia chiesto di sapere se, alla luce delle disposizioni contenute nel 3° comma dell’art. 33 della legge-quadro sulla tutela delle persone disabili, la scuola possa escludere dalla graduatoria di istituto, prevista per individuare il perdente posto, un docente il cui genitore versi in stato di handicap grave e sia ricoverato a tempo pieno in un centro socio-assistenziale.

La risposta è negativa.

Per quel che riguarda lo stato di ricoverato presso un istituto, si deve far riferimento alla lettera b) del comma 1 dell’art. 9 del Contratto integrativo nazionale sulla mobilità, sottoscritto il 26 febbraio 2014, nel quale  si legge: La situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato deve essere documentata mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato  dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della legge 183/2011.

            Premesso che l’art. 9 citato contiene le prescrizioni alle quali il personale scolastico interessato alla mobilità deve attenersi per beneficiare dell’art. 33 della Legge 104, si può assicurare che la predetta disposizione, che – mi sia consentita la sottolineatura – impone l’obbligo della dichiarazione personale, attestante che il parente disabile non è ricoverato a tempo pieno in istituto specializzato, si applica anche alla procedura con la quale la scuola  individua il personale che si trovi in situazione di soprannumero.

Lo si può rilevare dalla lettura del paragrafo 2 dell’art. 7 del citato Contratto integrativo del 26 febbraio 2014, il quale dispone che ha diritto di essere escluso dalla predetta graduatoria di istituto dei perdenti posto anche il figlio – dipendente scolastico – che, in qualità di referente unico della famiglia, assista il genitore disabile, sempre che sussistano le condizioni  che lo stesso articolo 7 richiede per la fruizione del beneficio del trasferimento con precedenza rispetto ad altri aspiranti alla mobilità.

Fra le condizioni è da ritenersi inclusa anche la circostanza che il genitore non sia ricoverato a tempo pieno in un istituto specializzato, come prevede la lettera b)  del comma 1 dell’art. 9 del medesimo Contratto integrativo.

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