• martedì , 16 Luglio 2024

Assenze dal servizio

di Fabio Scrimitore

Il quesito, redatto da un insegnante, riguarda le differenze che intercorrono fra le diverse tipologie di assenza del personale scolastico.

Prendendo in esame il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, si rileva che, in via generale, gli istituti giuridici delle ferie (art.13), del congedo parentale (art.12), dei permessi retribuiti e di quelli brevi (artt.15 e 16), delle assenze per malattia, dell’aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio (art.18) sono stati previsti dall’ordinamento giuridico per sospendere gli obblighi di prestazione del servizio che l’insegnante assume nell’atto in cui firma il contratto individuale di lavoro. Tali obblighi si riassumono nella prestazione delle attività di insegnamento (art.28) e delle attività funzionali all’insegnamento (art.29).
Correlativamente alla sospensione degli obblighi di servizio dell’insegnante, i predetti istituti giuridici prevedono la sospensione di taluni obblighi che, sempre ai sensi del predetto Contratto collettivo, l’Amministrazione scolastica si assume nei riguardi dell’insegnante.
I diversi istituti giuridici sopra citati si distinguono fra di loro essenzialmente per la diversità degli obblighi che impegnano l’Amministrazione durante i periodi di sospensione della prestazione del servizio di insegnamento del docente.
Se si fa riferimento alle diverse disposizioni che regolano i predetti istituti giuridici, si potranno conoscere gli obblighi dai quali l’Amministrazione viene sollevata, quando l’insegnante si assenti dal servizio fruendo d’uno dei predetti istituti giuridici.
In tal modo si potrà constatare, ad esempio, che durante le ferie, l’Amministrazione non viene esonerata da nessuno degli obblighi assunti contrattualmente nei confronti del dipendente.
Allo stesso modo, si potrà prendere atto che, quando l’insegnante si assenti per malattia, di qualunque durata possa essere (anche di un sol giorno), nei primi 10 giorni gli viene corrisposto il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Di conseguenza, un’assenza per malattia che si protragga oltre i 10 giorni, sarà retribuita per i primi dieci come sopra descritto, per i periodi successivi secondo le norme dei predetto CCNL.

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