• martedì , 16 Luglio 2024

Assenza per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici

di Marco Graziuso

La Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 (G.U. n. 255/30.10.2013), di conversione del D.L. n. 101 del 31 agosto 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni, ha integrato e modificato l’art. 55-septies, comma 5-ter,del D.Lgs. n. 165/2001, che risulta così riformulato,:

5-ter. Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.

Dalle modifiche e integrazioni evidenziate risalta l’introduzione del termine permesso, che rimanda alla possibilità del dipendente di ricorrere a tale istituto giuridico per giustificare l’assenza dal servizio, anche temporanea.

Al fine di assicurare un’interpretazione omogenea della norma, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fornito alcuni chiarimenti e indirizzi applicativi con la Circolare n. 2/17.02.2014, registrata dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2014.

Ferma restando comunque per il dipendente la facoltà di richiedere la concessione di assenza per motivi di salute, con la conseguente prevista decurtazione del trattamento economico, la circolare prende in esame le altre tipologie di assenza cui il dipendente può ricorrere, come i permessi retribuiti e i permessi brevi o banca delle ore.

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