• domenica , 22 Dicembre 2024

Assegnazione provvisoria

di Fabio Scrimitore

Il quesito, avanzato da un insegnante di ruolo, riguarda la richiesta di assegnazione provvisoria di sede.

 

L’autore del quesito è coniugato e assiste il padre in condizioni di disabilità grave, ragione per cui beneficia della precedenza nelle operazioni di assegnazione provvisoria, secondo quanto prevede l’art. 33, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Nel testo del quesito si legge: Dovrò chiedere il ricongiungimento al coniuge o al genitore? Preciso che entrambi abitano nella medesima provincia, in due comuni limitrofi.

         L’insegnante è incaricato a tempo indeterminato in una delle scuole della stessa provincia in cui risiedono la moglie ed il genitore.

Tanto premesso, si osserva che appare più conveniente per il docente chiedere l’assegnazione provvisoria per ricongiungersi con il padre, per la ragione che in tal modo – e sempre che si trovi nelle prescritte condizioni – potrà fruire della precedenza nelle operazioni di assegnazione provvisoria, ai sensi dell’art.8 della bozza di Contratto Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per il 2014/15, che così recita:

Art. 8 – Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria.

         1.Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all’art. 9 del presente C.C.N.I., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I. 26.2.2014.

         Il personale beneficiario delle precedenze di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze entro il termine ultimo di presentazione delle domande di cui all’art. 1 comma 9 del presente C.C.N.I.

         Per rispondere, poi, ad una successiva integrazione del quesito, si deve precisare che la priorità per l’assistenza al genitore in stato di handicap grave compete soltanto se l’insegnante è convivente con il padre. Peraltro, il CCNI sulla mobilità annuale richiede che l’insegnante sia figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che il coniuge o eventuali altri figli (fratelli o sorelle del professore) non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

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