• domenica , 22 Dicembre 2024

Aspettativa per motivi di famiglia

di Fabio Scrimitore

Il quesito riguarda la concessione di aspettativa, per motivi di famiglia, ad un’insegnante la cui famiglia risiede all’estero.

Il Dirigente scolastico, autore del quesito, chiede di sapere come dovrebbe operare nel caso in cui una professoressa, incaricata a tempo indeterminato nell’Istituto da lui diretto, il 1° marzo prossimo presentasse domanda per la concessione di sei mesi di aspettativa per motivi di famiglia.
Non si tratterebbe, in tal caso, di domanda ex novo, perché l’insegnante di cui si tratta, alla data del 28 febbraio 2015, avrà già fruito di un anno intero di aspettativa per motivi di famiglia, concessole dal Dirigente ai sensi del 1° comma dell’art. 18 del vigente CCNL-Scuola.
Per il modo in cui è stata rappresentata, la situazione della professoressa citata appare abbastanza complicata, considerato che la docente vive sola in Italia, dal momento che marito e figli lavorano all’estero. E’ dal febbraio del 2013 che l’insegnante cerca di fruire di tutti gli istituti giuridici con il quali l’ordinamento scolastico viene incontro alle esigenze personali e familiari del personale della scuola. Ma ora sembra che la docente si trovi in una situazione abbastanza problematica; ragione per cui il Dirigente scolastico desidera sapere quel che potrebbe fare, per consentire all’insegnante di conciliare le proprie esigenze familiari con le disposizioni che consentono di conservare il posto di ruolo.
Orbene, sulla base di questa premessa, si suggeriscono alla docente due vie, alternativamente fruibili.
In primis, il 1° marzo 2015, l’insegnante potrà presentare alla scuola di titolarità una domanda con la quale chiede di fruire della concessione di ulteriori sei mesi di aspettativa, allegando la documentazione che dimostri la sussistenza di motivi di particolare gravità; la locuzione è quella che si legge nel 3° comma dell’art. 70 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato – approvato con il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 –, che giustifica la concessione del citato, ulteriore periodo di aspettativa di sei mesi. Il suddetto art.70 è richiamato dal già citato 1° comma dell’art. 18 del CCNL-Scuola.

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