Il quesito riguarda la legittimità dell’annullamento del decreto di assegnazione provvisoria di sede, concessa ad un insegnante di sostegno.
Il quesito è stato espresso telefonicamente dal Dirigente scolastico di un Istituto di istruzione secondaria superiore. Oggetto del quesito è la legittimità dell’annullamento di un decreto con il quale il Dirigente dell’Ambito Territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale ha annullato un precedente decreto dello stesso Ambito, con il quale, circa due settimane prima, era stata concessa l’assegnazione provvisoria di sede per l’anno scolastico 2016/17 ad un insegnante di sostegno in un posto formato in quell’Istituto.
Per oltre due settimane, un insegnante, titolare di sostegno in un Istituto di istruzione secondaria di secondo grado, aveva potuto dedicarsi, con apprezzabile esito, alla cura dei talenti d’apprendimento in aula di un adolescente in situazione di diversa abilità, iscritto e frequentante il secondo anno di un liceo delle scienze umane di una provincia diversa da quella della scuola di titolarità del docente, un liceo, al quale per convenzione si può attribuire il poco ricorrente nome del grande storico “Ludovico Antonio Muratori.
Dopo poco più di due settimane d’insegnamento nel predetto Liceo “L. A. Muratori”, il professore di sostegno si è visto raggiungere, forse a sua insaputa, da un decreto dell’Ambito Territoriale di competenza, il cui compunto Dirigente si è così espresso: “E’ annullata l’assegnazione provvisoria disposta nei confronti del prof. Calpurnio Scipione presso il Liceo delle scienze umane “Ludovico Antonio Muratori” ed è assegnato provvisoriamente, limitatamente all’anno scolastico 2016/17, presso il Liceo Sportivo “Pietro Mennea”, su posto di sostegno”.
Per il Dirigente del predetto Liceo delle scienze umane, forse per la sua indole di natural letterato, non è sembrata tanto degna di rilievo l’evidente, insufficiente finezza concettuale del dispositivo di un provvedimento amministrativo che non annulla – come si insegna nelle aule accademiche delle scienze giuridiche – un atto amministrativo (nel caso in esame: il provvedimento che aveva disposto l’ assegnazione provvisoria), ma un semplice, concreto evento del mondo reale (l’assegnazione provvisoria), quanto il fatto che quel provvedimento aveva generato un grave disagio nello studente in situazione di disabilità, nonché nella sua famiglia, i quali, dopo due settimane di apprezzabile relazione didattica fra lo studente ed il suddetto insegnante di sostegno, si son visti improvvidamente sostituire il docente.
Il su menzionato Dirigente ha confidato di non aver dato rilievo alcuno neppure alla non veniale disattenzione linguistica del redattore del predetto decreto, il quale, dopo aver autorevolmente disposto: “è annullata l’assegnazione provvisoria disposta nei confronti del prof. Calpurnio Scipione presso il Liceo delle scienze umane “Ludovico Antonio Muratori”, aveva introdotto una proposizione, consequenziale alla prima, senza preoccuparsi di indicarne esplicitamente il soggetto, e scrivendo frettolosamente: ed è assegnato provvisoriamente, limitatamente all’anno scolastico 2016/17 , presso il Liceo Sportivo “Pietro Mennea”, su posto di sostegno”. Chi era assegnato? Il Liceo delle scienze umane Calpurnio Scipione”, quale soggetto della proposizione precedente?
Peraltro, il sorpreso Dirigente scolastico del “L. A. Muratori” aveva rilevato che nelle premesse del predetto decreto di annullamento non vi era fatto cenno ad alcuna istanza del suddetto professore di sostegno; vi era citata soltanto una nota, proveniente dal Liceo sportivo “Pietro Mennea”, nella quale il relativo Dirigente aveva chiesto che si rivedesse il già disposto provvedimento di assegnazione provvisoria del prof. Calpurnio Scipione nel Liceo delle scienze umane “L. A. Muratori”, perché tale provvedimento aveva in sostanza violato il principio della continuità didattica, a danno dello studente del “Pietro Mennea”; si poteva, così, apprendere che, nel corso del precedente anno scolastico 2015/16, il prof. Calpurnio Scipione era stato in servizio nel suddetto Liceo sportivo “P. Mennea, a titolo di assegnazione provvisoria.
Non si vuole affatto contestare – ha osservato il Dirigente del Liceo “L. A. Muratori” – che il professore Calpurnio Scipione avesse pieno titolo ad essere confermato, a titolo di assegnazione provvisoria, nel Liceo sportivo “P. Mennea”, se è vero – come sarà certamente vero – che il docente ha insegnato sostegno in quello stesso Liceo sportivo anche nel precedente anno scolastico 2015/16.
Si vuole soltanto rilevare – ha aggiunto il Dirigente del Liceo “L. A. Muratori” – l’anomalia di un decreto che, dopo oltre 15 giorni dall’inizio dell’ottimo rapporto, stabilito dal docente di sostegno con lo studente diversamente abile del Liceo “L. A. Muratori”, non si perita di incidere pesantemente sulla sfera giuridica, in primo luogo, dello stesso docente di sostegno – che non risulta avesse assunto alcuna iniziativa al riguardo, oltre, e soprattutto, su quella dell’adolescente diversamente abile dello stesso Liceo, che si è visto interrotto il suo rapporto didattico, inaudita altera parte.
Sulla scorta di queste motivazioni, il Dirigente del Liceo delle scienze umane “Ludovico Antonio Muratori” ha chiesto che gli sia partecipata la valutazione di questa rivista sul procedimento sopra descritto.
L’anonimato consente d’essere oggettivamente chiari nell’attesa risposta, nel far precedere alla conclusione una premessa, chiedendo scusa, peraltro, alla generalità degli apprezzatissimi Dirigenti degli Ambiti Territoriali, se quel che si sta per scrivere potrà sembrare un tantino poco politically correct.
Orbene, è ben noto che ogni provvedimento amministrativo che sia destinato ad incidere autoritativamente nella sfera giuridica di altri soggetti, e che sia emanato da qualsiasi organo della Pubblica Amministrazione che operi nell’ambito proprio del diritto amministrativo (cioè, che non agisca uti civis, cioè nel contesto del diritto privato) deve apparire esplicitamente quale esercizio di una funzione pubblica. Perché questo presupposto logico possa essere verificato nella sua reale esistenza, è necessario che l’organo che emette quell’atto deve indicare nelle premesse dell’atto stesso la citazione delle norme che esplicitamente prevedano che l’adozione di quel provvedimento sia necessaria; tali norme vanno espresse in modo preciso e chiaro, perché devono consentire al soggetto al quale si rivolge il provvedimento di ricostruire, senza eccesso di ambiguità, l’iter logico che ha condotto a quel provvedimento.
Questo principio di corretta prassi redazionale allo scrivente non appare che sia stato tenuto adeguatamente presente dal redattore del sopra citato provvedimento di annullamento della suddetta assegnazione provvisoria.
Già nella prima premessa del predetto decreto si legge testualmente: Vista la L. 107/2015 comma 181 c.2 concernente la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno.
Se fosse stato trascritto il testo intero del su citato comma della Legge n. 107 del 2015, ne sarebbe stata agevolmente percepita la natura programmatica del predetto comma, nel senso che vi si sarebbe potuto comprendere con chiarezza che quel comma non dà disposizioni di immediata applicazione, ma si limita a prevede soltanto l’obbligo del Governo di adottare almeno un decreto delegato che disponga le misure legislative necessarie per: La revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico , al fine di garantire la continuità del diritto allo studio.
Quella premessa del decreto di annullamento dell’assegnazione provvisoria del prof. Calpurnio Scipione, pertanto, è assolutamente insignificante ai fini della legittimazione del dispositivo di quel decreto; lo si può considerare serenamente tamquam non esset, come se non ci fosse.
Ancora: nella seconda premessa del decreto medesimo si legge: Vista l’ipotesi del Contratto Nazionale Integrativo datato 15.5.2016, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente….”
Ebbene, quel C.N.I. contiene ben 20 articoli che, per la pletorica loro estensione, e per i numerosissimi allegati e dettagliatissime note illustrative, impegnano quasi 60 pagine, le cui righe, di corpo grafico per iperdotati di visus, sono riportate ad interlinea singola. Sarebbe stato atto di felice, generosa trasparenza specificare quale dei predetti articoli il redattore ha tenuto in considerazione per giustificare la decisione di annullare l’originario provvedimento di assegnazione provvisoria. Se si leggono, però, i predetti 20 articoli, se ne potrà trarre la conclusione che non ve ne è nessuno che possa essere efficacemente utilizzato, con chiarezza, a giustificare quel provvedimento.
Non meno inidonea a far comprendere al destinatario del predetto decreto il percorso logico che si è concluso con il dispositivo del decreto stesso, è la terza premessa, nella quale si cita, in un’unica cifra numerica, l’organico di sostegno della provincia, pari a xxxx posti; una citazione di tal genere sarebbe stata congrua se il decreto avesse istituito un nuovo posto di sostegno, ma questa finalità non appare affatto propria del citato dispositivo; gli sembra completamente estranea.
Tutto ciò è stato premesso,lo si assicura, non certo per il non condivisibile scopo di esprimere inesprimibili apprezzamenti sul livello di qualità dei redattori dei testi dell’Ambito Territoriale di cui si scrive. Lo si è fatto soltanto per porre in chiara luce le comprensibili perplessità sorte nei destinatari di quel decreto di annullamento.
Si può tentare, finalmente, di giungere ad una conclusione ragionevole, in risposta al quesito proposto.
Non vi è dubbio che, se è vera la premessa che il prof. Calpurnio Sempronio, nel 2015/16, ha insegnato sostegno nel Liceo Sportivo “Pietro Mennea”, deve ritenersi legittimo il decreto che annulla il precedente provvedimento con cui lo stesso docente era stato assegnato nel Liceo delle scienze umane “Ludovico Antonio Muratori”, e tanto lo si dice per le ragioni sopra espresse.
I veniali oblii sintattici della narrazione che compone il testo letterale del sopra citato decreto possono essere comprensibili, e pure giustificabili, se si tien conto dello stato di inimmaginabile agitazione che le conseguenze del piano straordinario di mobilità del 2016/17, complice l’ormai famoso algoritmo ministeriale di Monteporzio Catone, hanno generato negli Uffici scolastici regionali, nella gran parte dei quali le luci sono rimaste accese per molte notti, sino a notte fonda.
Un po’ meno comprensibile appare la successione delle diverse motivazioni che il redattore del sopra citato decreto di annullamento ha fatto scrivere in quel decreto; sono motivazioni molto poco correlate con il dispositivo del decreto, tanto che suggeriscono al mite redattore di questa risposta di riandare col pensiero al famoso broccardo medioevale, noto anche come il rasoio di Occam: frusta fit per plura, quod fieri potest per pauciora; così ha scritto il gran filosofo medioevale inglese, per dire ai matematici ed ai suoi colleghi filosofi: quando vi accingete a dare una dimostrazione logica, tenete conto che è perfettamente inutile addurre molte giustificazioni; è bene darne poche, purché siano razionali e non generiche. Se il redattore di decreti dell’Ambito territoriale, autore del contestato decreto, avesse conosciuto o, almeno ricordato, il saggio consiglio del buon Occam, avrebbe certamente emendato quel suo claudicante decreto; e il Dirigente scolastico del Liceo delle scienze umane “Ludovico Antionio Muratori” non sarebbe stato obbligato a sacrificare il suo prezioso tempo di poeta-letterato alla lunga e prolissa stesura del quesito al quale si è risposto con altrettanta, coerente prolissità.