ovvero le vertigini della libertà
di Francesco G. Nuzzaci
Non è – come invece continuano a sostenere i suoi ostinati e rumorosi detrattori – un guazzabuglio di provvedimenti in assenza di un filo rosso che consenta di riconoscerne la ratio. In sintesi, di non avere un’anima. Ma sicuramente la legge 107/15 non costituisce un modello stilistico di testo normativo, sì da renderne non agevole la lettura e, per conseguenza, accentuare l’italica prassi di farlo seguire, più che dalle necessarie, e preannunciate nello stesso articolato, disposizioni amministrative di attuazione, da note ministeriali emanate motu proprio e – per corrispondere alle reiterate sollecitazioni delle stesse istituzioni scolastiche – dalle intriganti e sbrigative FAQ, acronimo di Frequently Asked Questions, in omaggio all’invasivo anglicismo, traducibili, alla lettera, domande poste frequentemente.
Ma l’andar per FAQ, quando non è pleonastico, perché nulla apporta alla chiarificazione dei diversi passaggi della legge, il cui significato è attingibile de plano o tramite l’impiego delle elementari regole ermeneutiche, può essere controproducente perché irrigidisce il sistema, imbrigliando l’azione di chi deve applicare la norma, nel senso di sottrargli spazi di discrezionalità – che resta l’interfaccia di una giuridicamente esigibile responsabilità –, pure attribuitigli dalla fonte primaria.
1-Sulle pregresse restrizioni in materia di conferimento di supplenze brevi
La legge di stabilità 190/14, nel mentre ha istituito il fondo per il finanziamento del piano La buona scuola, prefigurando delle contestualità che poi non si sono verificate, né potevano compiutamente verificarsi, ha imposto, dal primo settembre 2015, una serie di restrizioni nel conferimento di supplenze c.d. brevi.
Nell’ordine, il comma 332 dell’unico articolo di cui essa si compone statuisce:
di potersi procedere a nomina di supplente, in caso di assenza del titolare, solo nelle istituzioni scolastiche il cui organico di diritto del profilo di assistente amministrativo abbia meno di tre posti;
il divieto di conferire supplenze per sostituire il personale di ruolo appartenente al profilo di assistente tecnico;
il divieto di conferire supplenze del personale di ruolo appartenente al profilo di collaboratore scolastico per i primi sette giorni di assenza del titolare.
In tutte le predette ipotesi – conclude il comma – si provvede alla sostituzione dei colleghi assenti con le ore eccedenti, in tale direzione dovendosi destinare prioritariamente il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, con conseguenziale compressione ex lege della libertà contrattuale delle parti.
Il successivo comma 333 vieta il conferimento di supplenze limitatamente al primo giorno di assenza del docente titolare, ma restando ferma la tutela e la garanzia dell’offerta formativa.
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