Una gattopardesca riforma per una chimerica “buona scuola”
di Pietro Boccia
(già docente di filosofia, scienze umane e sociali nei licei)
Introduzione
La legge n. 107 del 13 luglio 2015 (Riforma del sistema nazionale d’istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), pubblicata in Gazzetta ufficiale n.162 (15 luglio 2015), è costituita di un solo articolo, suddiviso in 212 commi. Il parlamento, attraverso tale legge, ha approvato, in maniera definitiva, il disegno di legge, denominato “buona scuola”, che è, secondo il governo, il risultato di un lavoro di ascolto, iniziato a settembre del 2014 e continuato con le audizioni in parlamento e gli incontri con i sindacati, le associazioni, gli alunni e i genitori. Le novità dei contenuti di tale legge, tranne che per alcuni punti, come la programmazione/progettazione del Pof, trasformata da annuale a triennale (Ptof), la titolarità e la sede di servizio non più di una singola istituzione scolastica ma dell’ambito territoriale e il comitato di valutazione degli insegnanti, dove è prevista anche la presenza dei genitori, degli alunni e di un rappresentante dell’ufficio scolastico regionale, nella stragrande maggioranza dei casi erano già presenti nella vigente legislazione scolastica. Pertanto, gli esiti, che la riforma della “buona scuola” si attendeva, potevano essere raggiunti in egual misura con qualche semplice circolare ministeriale.
L’autonomia delle istituzioni scolastiche
La legge n. 107 del 13 luglio 2015, che concerne la riforma della “buona scuola”, stabilisce, nei primi commi, di dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, anche per quanto concerne la dotazione finanziaria, non solo per affermare il ruolo centrale dell’istituzione scolastica nella società della conoscenza, ma anche per migliorare i livelli d’istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento (comma 1); l’autonomia è, poi, funzionale a contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, a prevenire e a recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi d’istruzione, a realizzare “una scuola aperta”, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, ad assicurare il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e d’istruzione permanente dei cittadini. Le istituzioni scolastiche, per i fini di cui al comma 1, devono assicurare (comma 2) la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali, la loro organizzazione, che è diretta alla massima flessibilità, alla diversificazione, all’efficienza e all’efficacia del servizio scolastico, all’integrazione, al miglior impiego delle risorse e delle strutture, alla diffusione delle tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. L’istituzione scolastica compie, in tale ambito, la programmazione/progettazione triennale dell’offerta formativa sia per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti sia per l’apertura della comunità scolastica al territorio, con il pieno coinvolgimento delle altre istituzioni e delle realtà locali. Nel terzo comma è scritto che la piena realizzazione del curricolo dell’istituzione scolastica, il raggiungimento degli obiettivi, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento, nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà d’insegnamento, la collaborazione, la progettazione, l’interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa, che sono previste dal regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e, in particolare, attraverso:
– l’articolazione modulare del monte/ore annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi le attività e gli insegnamenti interdisciplinari;
– il potenziamento del tempo scolastico, anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell’autonomia, di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli alunni e delle famiglie;
– la programmazione/progettazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di quello rivolto alle singole discipline, anche mediante l’articolazione del gruppo della classe (legge n. 517/1977).
Nei limiti della dotazione organica dell’autonomia, della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili, si provvede (comma 4) all’attuazione delle precedenti disposizioni. In base al comma 5, viene costituito per l’istituto comprensivo e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado, riguardanti la medesima istituzione scolastica, l’organico dell’autonomia, che è funzionale (art. 1 del D.P.R. n. 275/1999) alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche, che emergono dal piano triennale dell’offerta formativa, allo scopo di attuare concretamente il processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero sistema d’istruzione. Gli insegnanti dell’organico dell’autonomia devono concorrere alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività d’insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
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