• martedì , 16 Luglio 2024

Affido diretto: la richiesta di preventivi non produce gli effetti di gara

Consiglio di Stato, commento della sentenza  n. 3287 del 23 aprile 2021, in merito agli effetti connessi alla richiesta di preventivi nell’ambito di una procedura di affidamento diretto

di Agata Scarafilo

ABSTRACT

Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’affidamento diretto mediante richiesta di preventivi non è una procedura di gara e che pertanto  i soggetti che non siano stati selezionati non sono legittimati a contestare le valutazioni effettuate dall’Amministrazione.

Il  Consiglio di Stato (quarta sezione), con la sentenza  n. 3287 del 23 aprile 2021, si è pronunciato in merito agli effetti connessi alla richiesta di preventivi nell’ambito di una procedura di affidamento diretto. In sintesi, ha chiarito che l’affidamento diretto mediante richiesta di preventivi non è una procedura di gara. Una sentenza importante, che chiarisce quali siano le ragioni che non consentono ad eventuali fornitori, oggetto di confronto preventivo, di contestare le valutazioni effettuate dall’Amministrazione, soprattutto circa la rispondenza alle proprie esigenze dei prodotti offerti.

Nel caso di specie, il fornitore  ricorrente in appello aveva sostenuto  che dovesse essere qualificata come vera e propria gara la procedura seguita dalla Stazione Appaltante, in ragione della richiesta di preventivi da quest’ultima avanzata ai concorrenti.

Si tratta, ovviamente, dell’applicazione del D. Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti) e, in particolare, dell’art. 36.

È necessario ricordare al riguardo che, negli affidamenti diretti ordinari sotto soglia, mentre l’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei contratti, così come modificato dal D.L. n. 32 del 2019 (c.d. “Sblocca – cantieri”), non richiede nemmeno “la consultazione di due o più operatori economici”, la successiva lett. b), anch’essa modificata dal decreto del 2019, ha trasformato la precedente procedura negoziata in affidamento diretto per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, nonché per le forniture e i servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all’articolo 35.

Anche in questa ipotesi, è stata peraltro confermata l’applicazione del principio di rotazione,  mentre è stata prevista la previa valutazione di tre preventivi per i lavori e la consultazione di cinque operatori economici per le forniture e i servizi.

Ricordiamo che, nel porre in essere la procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che specifichi sinteticamente l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché  di quelli tecnico-professionali, ove richiesti.

La stessa modalità è richlesta dall’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76 del 2020 per gli affidamenti diretti sotto soglia, disciplinati dal medesimo decreto, il cui procedimento sia stato avviato entro il 31 dicembre 2021.

In altri termini, ai fini degli affidamenti diretti sotto soglia, è sufficiente che la Stazione appaltante motivi in merito alla scelta dell’affidatario, “dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione” (Linee Guida ANAC n. 4, par. 4.3.1).

La sentenza evidenzia, in primo luogo, che l’Amministrazione era libera di individuare il prodotto più rispondente alle proprie esigenze, posto che il procedimento seguito dalla Stazione Appaltante (affidamento diretto sotto soglia) appare ulteriormente semplificato rispetto a quello ordinario individuato dal D.Lgs. 50/2016 in ragione della eccezionalità della contingente emergenza sanitaria.

Dunque, ad avviso del Consiglio di Stato, “la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull’avvio della procedura), non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze”.

Riferimenti normativi

D.L. n. 76 del 2020

D.L. n. 32 del 2019

D.Lgs n. 50 del 2016

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