di Fabio Scrimitore
Il quesito riguarda le conseguenze dell’abbandono di una supplenza conferita ad un docente sulla base della graduatoria di istituto.
Si premette che il quesito si riferisce ad un insegnante che, in virtù della posizione che occupa nella graduatoria interna, ha stipulato un contratto a tempo determinato con il Dirigente scolastico di un istituto statale di istruzione secondaria di I grado, per l’insegnamento di 9 ore settimanali.
Dopo aver stipulato questo contratto, avvalendosi della favorevole posizione occupata anche nella graduatoria di istituto di un’altra scuola secondaria di primo grado, il supplente ha stipulato un secondo contratto, parimenti a tempo determinato, per l’insegnamento di ulteriori 9 ore, a titolo di supplenza. Lo ha potuto fare ai sensi del 1° comma dell’art. 4 del Regolamento sulle supplenze, il quale consente il completamento d’orario, nel limite dell’orario di cattedra.
Dopo un certo periodo di tempo, in cui ha insegnato nei due istituti, l’insegnante ha comunicato al Dirigente del secondo istituto di servizio di aver abbandonato la supplenza nell’altra scuola per problemi personali.
Il Dirigente scolastico, destinatario della su riportata comunicazione del supplente, si è chiesto se l’abbandono di tale supplenza possa aver effetti anche sulla conservazione dell’incarico per 9 che lo stesso supplente ha nella sua scuola.
In tal contesto, il Dirigente ha rilevato che, ai sensi delle chiare espressioni letterarie contenute nel comma 1, lettera b), dell’art. 8 del Regolamento sulle supplenze, approvato con il D.M. n 131 del 13 giugno 2007, l’abbandono, non giustificato, della supplenza comporta sì la perdita della possibilità di conseguire nuove supplenze, sulla base delle graduatorie di istituto, ma non dovrebbe determinare la revoca di un altro incarico di supplenza.
Al riguardo, il Dirigente vorrebbe conoscere il parere del redattore di questa rubrica della rivista.
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