• martedì , 3 Dicembre 2024

Verifica inadempimenti; dal 1° marzo si cambia

di Agata Scarafilo

Dal 1° marzo si dimezza la soglia per l’accertamento da parte della pubblica amministrazione sul portale dell’Agenzia delle entrate

 

Dal 1° marzo 2018 scende a 5mila euro la soglia per la verifica inadempimenti, che prima (regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40) era fissata a 10mila euro. La modifica dell’importo è contenuta nell’art.1 comma 986 della Legge di Bilancio (Legge 205/2017), la quale, con il successivo comma 988, stabilisce che detta disposizione si applica a decorrere dal 1º marzo 2018.  Così, dalla citata data, tutte le Pubbliche Amministrazioni, compreso le Scuole, prima di effettuare il pagamento di somme di importo superiore a 5mila euro dovranno accertarsi, attraverso il Servizio Verifica Inadempimenti, gestito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, se il beneficiario del pagamento sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle esattoriali.  La stessa norma prevede peraltro, sempre dalla stessa data, l’aumento del termine per la sospensione del pagamento, che viene raddoppiata in 60 giorni.

Per facilitare l’espletamento degli obblighi di Legge, il “Servizio Verifica Inadempimenti” consente di eseguire contemporaneamente la verifica su più beneficiari di pagamento.

 

Così, in via generale, le scuole, come tutte le PA rientranti nell’art.1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, da ora in poi, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5mila euro, dovranno verificare, attraverso il portale “acquistinretapa” (a cui ci si è appositamente registrati), se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedere al pagamento segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Precisiamo, tuttavia, che questa disposizione non si applica alle aziende o società che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento. Ovviamente, se non dovessero risultare inadempimenti o se l’Ente di riscossione non fornisse alcuna risposta entro i cinque giorni, la Scuola, come tutte le PA, potrà procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti.
In caso contrario (presenza di cartelle di pagamento non onorate) Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà alla Pubblica Amministrazione (nostro caso alle Scuole):
1) l’ammontare del debito non pagato;2) l’intenzione di procedere al pignoramento presso terzi.Sotto il profilo operativo, in tale circostanza le PA saranno obbligate a sospende il pagamento in base alla tempistica già richiamata della lettera b) comma 987 della Legge 205/2017. Un periodo di tempo entro cui il beneficiario di un pagamento da parte della PA potrebbe provvedere ad estinguere il proprio debito. In tale circostanza sarà la stessa Agenzia delle Entrate-Riscossione a comunicare prontamente all’Istituzione l’importo del pagamento che quest’ultimo può effettuare a favore del beneficiario o eventuale, in luogo dell’ordinaria notifica del pignoramento (articolo 543 del Codice di procedura civile), pagare il credito direttamente all’agente della riscossione  (articolo 72-bis del Dpr 602/73).

 

 

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