• martedì , 16 Luglio 2024

Psicologo in classe: quando si configura la violenza privata

Scuola e Amministrazione torna a commentare la sentenza della Corte di Cassazione n.40291 del 5 settembre 2017

di Fabio Scrimitore

 

Abstract

Lo psicologo può essere presente in aula, anche senza il consenso dei genitori, soltanto quale consulente dell’insegnante di classe e, soprattutto, senza che esplichi funzioni che influiscano sulla valutazione degli alunni

Come folgore in una notte d’incipiente autunno, l’incerta serenità delle presidenze scolastiche sembra essere stata turbata da una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, che, dal 5 settembre scorso, giace, distinta dal suo numero d’ordine 40291, nella cancelleria della V sezione. Sulle pagine dei giornali d’interesse scolastico ne è comparsa la prima eco con titoli potenzialmente allarmanti: Psicologa in classe senza consenso dei genitori? E’ violenza privata. Lo psicologo in aula, senza il consenso, è violenza privata. Senza consenso informato, è violenza privata.   Violenza privata – Cassazione Penale: può configurare il reato di violenza privata la presenza dello psicologo in classe senza consenso dei genitori.

La mission della rivista, come è auspicabile che sia riconosciuto dai suoi lettori, è da sempre rivolta ad aiutare alla comprensione delle motivazioni delle sentenze in materia scolastica, liberandole  dalle difficoltà interpretative generate, talvolta,  dalle rigorose e, in qualche caso, proto-ermetiche forme narrative, proprie della letteratura giudiziaria. Tale intenzione redazionale  porta a tentare di ridurre, se non proprio ad eliminare, lo sconcerto che i titoli giornalistici su riportati potrebbero aver procurato nei Dirigenti scolastici.

 

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