• domenica , 22 Dicembre 2024

Legge 104, il diritto di parenti e cani

Scuola e giurisprudenza. Legge 104/92: la sorella del disabile grave ha diritto alla precedenza nel trasferimento anche se ci sono i genitori; non può essere licenziato il dipendente che assiste un disabile e rifiuta il trasferimento. Permessi retribuiti anche per l’assistenza al proprio cane

di Saverio ProtaAbstractL’autore analizza le sentenze del Tribunale di Tempio Pausania e della Sezione lavoro della Cassazione intervenuti su alcuni fondamentali aspetti della legge 104/92 e sua applicazione. Ancora una volta disposizioni ministeriali, oltre lo spirito della norma nazionale, vengono bocciate dai Giudici che riconoscono i primari diritti dei dipendenti. In tema di permessi retribuiti si analizza una particolare tipologia di grave motivo di famiglia che può essere tranquillamente inserita nella prevista autocertificazione Argomenti: analisi generale delle sentenze e conclusioni – norme – previsioni Ccni mobilità

Importante pronuncia del Tribunale di Tempio Pausania che ritiene nullo il Ccni scuola laddove limita il diritto, riconosciuto invece dalla legge 104, ai fratelli o sorelle dei disabili gravi di usufruire del diritto alla precedenza nei trasferimenti ex legge 104 in presenza di genitori vivi e abili. Secondo i giudici sardi i lavoratori della scuola hanno pieno diritto alla precedenza nei trasferimenti e all’esclusione dalla graduatoria dei perdenti posto anche quando i genitori del parente di secondo grado siano vivi e abili e la contrattazione collettiva non può disporre altrimenti. Il Tribunale ha messo nero su bianco nella recente sentenza n.380, del 19 luglio 2017, dichiarando nullo il CCNI, mobilità comparto scuola, poiché in netto contrasto con una chiara e impositiva norma di legge, nello specifico il conosciutissimo articolo 33, c. 3 e 5 della legge 104 del 1992 e s.i.

PER CONTINUARE A LEGGERE QUESTO ARTICOLO DEVI ESSERE ABBONATO! Clicca qui per sottoscrivere l’abbonamento

PER CONTINUARE A LEGGERE QUESTO ARTICOLO DEVI ESSERE ABBONATO! Clicca qui per sottoscrivere l’abbonamento

Leave A Comment