• giovedì , 21 Novembre 2024

Inidoneità permanente all’insegnamento

La scelta giusta da fare per ottenere la pensione anticipata

Ci è stato chiesto se il compimento di 64 anni d’età, insieme con  un’anzianità contributiva di circa 40 anni, consentirà ad una docente, che sia stata  dispensata dal servizio per motivi di salute, con annessa dichiarazione di invalidità pari all’ottanta per cento, d’essere collocata a riposo. L’autrice del quesito non ha dato alcuna ulteriore specificazione, ma è intuibile che sia suo esclusivo interesse sapere, soprattutto, se la docente possa essere collocata a riposo, con il corrispondente trattamento pensionistico.

Al riguardo, si premette che il dipendente scolastico non può ottenere la pensione anticipata per il solo fatto di avere un determinato grado di invalidità. L’unico beneficio che compete all’insegnante che sia stato dichiarato invalido al 75 per cento è il riconoscimento aggiuntivo di 2 mesi di servizio utili per ogni anno di servizio prestato con il predetto status di invalidità.

Tanto premesso, e prescindendo dalla valutazione del beneficio del riconoscimento aggiuntivo testè citato, si precisa che gli insegnanti che vogliano godere del trattamento di pensione anticipata devono aver raggiunto, al 31 dicembre 2017, un’anzianità contributiva non inferiore ad anni 41 e dieci mesi; è, questa, l’anzianità contributiva richiesta, in via generale, per fruire del trattamento di pensione anticipata. La docente di cui si tratta, però, maturerà  soltanto 40 anni di servizio alla suddetta data del  31.12.2017.

Il dipendente scolastico non può ottenere la pensione anticipata per il solo fatto di avere un determinato grado di invalidità

E’, pertanto, Interesse della suddetta docente presentare alla scuola di servizio domanda ai sensi del comma 5 dell’art. 17 del vigente Contratto Collettivo Nazionale Scuola  del novembre 2007, il quale prevede che Il personale docente, dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute, può, a domanda, essere collocato fuori ruolo e utilizzato in altri compiti, tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Potrà farlo perché, da quanto si legge nel testo del quesito, l’insegnante predetta  è stata dichiarata dal collegio medico idonea a svolgere mansioni alternative (biblioteca, segreteria, ecc…, oltre che inidonea permanentemente all’insegnamento..

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