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ANAC, entro il 30 aprile nuovi obblighi per i DIRIGENTI SCOLASTICI

Per chi suona la campana? Entro il 30 aprile, le deliberazioni 241/2017 e 382/2017 di Anac, impongono nuovi adempimenti ai DS

di Pasquale Annese

Parafrasando un famoso film del primi anni Cinquanta, anche per i dirigenti scolastici, il 30 aprile 2017, suonerà la campana degli adempimenti ANAC previsti dal vigente art.14 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, sia pur in maniera semplificata in virtù delle successive deliberazioni ANAC che sono intervenute: la n.241 dell’8 marzo 2017 e la n.382 del 12 aprile 2017.

L’art.14 su menzionato, ad oggi in vigore per tutte le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le amministrazioni scolastiche(1), prevede al comma 1 che, con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale, regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:

a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.

Il successivo comma 1bis ha esteso poi il suddetto adempimento anche ai titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. Ergo anche ai dirigenti scolastici.

La stessa ANAC, però, ha riconosciuto che tale disposizione andasse comunque valutata anche tenendo conto della natura dei soggetti coinvolti, della loro dimensione organizzativa e delle attività svolte, in una logica di semplificazione e limitazione degli oneri a carico delle amministrazioni (art. 3, co. 1-ter, d.lgs. 33/2013). In considerazione della peculiarità delle istituzioni scolastiche, del ridotto grado di esposizione al rischio corruttivo, delle attività da esse svolte, l’ANAC ha ritenuto opportuno prevedere un adeguamento degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14, in attuazione di quanto previsto nel suddetto articolo. Anche le osservazioni ricevute nel corso della consultazione – si legge nella delibera ANAC – hanno evidenziato la particolarità della natura e delle funzioni svolte, nonché le ridotte dimensioni che caratterizzano le istituzioni scolastiche e  che le distinguono dalle altre amministrazioni pubbliche ricomprese nell’art. 1, co. 2, del d.lgs.165/2001.

Cosa che è puntualmente avvenuta con le due deliberazioni ANAC, che hanno tra l’altro previsto due importanti esimenti: la prima relativa agli incarichi a titolo gratuito, l’effettuazione dei quali esonera i dirigenti scolastici dalla pubblicazione dei dati previsti dal su citato art. 14; la seconda relativa all’inapplicabilità della suddetta norma ai componenti del Consiglio d’istituto delle istituzioni scolastiche.

Nella prima deliberazione ANAC n.241/2017, in considerazione della peculiarità della natura e delle funzioni svolte, per le sole istituzioni scolastiche viene operata una prima revisione dei suddetti adempimenti,  stabilendo che per i dirigenti scolastici le misure di trasparenza di cui all’art. 14 si intendono assolte con la pubblicazione dei dati indicati al comma 1, lett. da a) a e), con esclusione dei dati di cui alla lettera f) . Nel contempo prorogando al 30 aprile 2017 la scadenza per la pubblicazione dei restanti dati, di cui al suddetto art.14, per i soggetti per i quali la norma si applica per la prima volta (leggasi le istituzioni scolastiche).

Nella seconda deliberazione ANAC n.382/2017, con una previsione di maggiore portata, viene prevista un’esimente ancora più ampia che coinvolge non solo i dirigenti scolastici, ma tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN, in virtù della quale viene sospesa l’efficacia della delibera n.241/2017, limitatamente alle indicazioni      relative all’applicazione dell’art.14, c.1, lett.c) ed f) del D.Lgs.n.33/2013 per tutti i dirigenti pubblici in attesa di intervento legislativo chiarificatore.

Alla luce, dunque, delle suddette due deliberazioni ANAC, in un’ottica di semplificazione, per i dirigenti scolastici, le misure di trasparenza di cui all’art. 14 (con esclusione delle lettere c) ed f) si intendono assolte con la pubblicazione dei soli dati di seguito indicati sul sito istituzionale nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sottosezione di 1°livello PERSONALE, sottosezione di 2°livello DIRIGENTI:

  1.  l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo; per i dirigenti scolastici, l’atto di nomina o di proclamazione è sostituito dal provvedimento di incarico triennale conferito dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale. Per i dirigenti scolastici in servizio presso un’amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza (comando, distacco o fuori ruolo), i dati previsti dall’art. 14 sono pubblicati dall’amministrazione in cui il dirigente presta servizio;
  2.  il curriculum vitae; per i dirigenti scolastici, vige l’obbligo di pubblicazione del proprio curriculum vitae opportunamente oscurato nelle parti contenenti dati sensibili o, se si ritiene, anche dati identificativi nel rispetto alla finalità della pubblicazione (quali, per esempio, il codice fiscale o Il numero di telefono);
  3.  i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; (VEDI MOD.A)
  4.  gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti. (VEDI MOD.A)

Alla luce della suddetta indicazione dell’ANAC, decade l’obbligo statuito dall’art.14, comma 1-ter, a norma del quale ciascun dirigente avrebbe dovuto comunicare all’amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Basterà comunicare al competente USR, o ai rispettivi referenti provinciali per la prevenzione della corruzione degli Ambiti territoriali di riferimento, l’avvenuto adempimento, con contestuale invio del link di pubblicazione di cui al solo ALL.A.

Ulteriore adempimento è quello previsto dall’art.14, comma 1-quinques, secondo il quale gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Trattasi, nel caso specifico, del DSGA, il quale dovrà pubblicare sul sito istituzionale della scuola il proprio curriculum vitae nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sottosezione di 1°livello PERSONALE, sottosezione di 2°livello POSIZIONI ORGANIZZATIVE, con le stesse cautele ed avvertenze evidenziate per i dirigenti scolastici.

Il MIUR, con Nota prot.n. 6428 del  27 marzo 2017, ha fornito indicazioni in merito all’applicabilità del su citato art.14, confermando gli adempimenti ivi previsti per i dirigenti MIUR e per i dirigenti scolastici distaccati presso il MIUR, ma non sciogliendo completamente il dubbio sui dati da pubblicare e/o comunicare all’amministrazione centrale da parte dei dirigenti scolastici. Magari tali delucidazioni arriveranno qualche ora prima del 30 aprile 2017, quando la rivista sarà andata già in stampa. Pur non avendone colpa, ce ne scusiamo anticipatamente con i lettori, ai quali forniremo comunque tempestiva informativa tramite il sito web e i canali social.

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(1) In base all’art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001

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