Le Faq del Miur e non solo
di Pasquale Annese
Con l’alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico
L’esperienza di alternanza scuola lavoro non è più un’offerta aggiuntiva rispetto al curricolo scolastico, ma integrativa. E’ obbligatoria ed è oggetto di verifica e valutazione da parte del Consiglio di classe
Il tutor interno ha ampi spazi e discrezionalità di manovra non dovendo garantire una pedissequa presenza sul luogo di lavoro, ma un monitoraggio costante, anche a distanza, del percorso formativo
La realizzazione di esperienze di alternanza in contesti produttivi più qualificati si potrebbero finanziare con risorse aggiuntive rivenienti da operazioni di fundraising e crowdfunding
ABSTRACT. Partendo dalla legge 107/2015 si analizzano nel dettaglio le FAQ del MIUR sondandone gli aspetti applicativi più problematici.
ARGOMENTI. Alternanza scuola lavoro, curricolo scolastico, monte ore annuale delle lezioni, esame di stato, risorse finanziarie, tutor scolastico e tutor aziendale.
La legge 13 luglio 2015, n. 107 (cd. Buona Scuola), entrata in vigore il 16 luglio 2015, nei commi da 33 a 43, ha normato i percorsi di alternanza scuola-lavoro già previsti dall’art.4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (cd. Riforma Moratti) e dal successivo Dlgs 15 aprile 2005, n.77, prevedendo, a partire dalle classi terze, un monte ore triennale di 400 ore negli istituti tecnici e professionali e 200 ore nei licei, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. Un impianto formativo già recepito per altro nei Regolamenti della Riforma Gelmini di cui ai Dpr n.87, 88 e 89 del 2010(1), relativi ai nuovi ordinamenti degli istituti professionali, tecnici e licei, e nelle successive Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, secondo biennio e quinto anno degli istituti tecnici e istituti professionali e nelle Indicazioni nazionali dei percorsi liceali, nonché nelle Direttive 4/2012 e 5/2012, nelle quali viene ribadito a chiare lettere che con l’alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. Con l’ulteriore possibilità di validare e certificare, così come previsto dal Dlgs del 16 gennaio 2013, n.13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze) le esperienze di alternanza scuola lavoro, così come previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sulla convalida dell’apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012. PER CONTINUARE A LEGGERE QUESTO ARTICOLO DEVI ESSERE ABBONATO! Clicca qui per sottoscrivere l’abbonamento