Il quesito riguarda i rapporti di lavoro con i componenti del Consiglio d’Istituto.
Autore del quesito è un Dirigente scolastico di un Istituto di istruzione secondaria di primo grado. Il quesito riguarda la possibilità che il Dirigente scolastico stipuli un contratto di prestazione d’opera con un componente del Consiglio di Istituto della scuola.
Da qualche anno, il personale dell’Istituto Comprensivo da cui proviene il quesito si è avvalso del qualificato apporto tecnico di un genitore, che è componente del Consiglio d’Istituto della stessa scuola; costui, senza mai ricevere alcuna retribuzione, ha offerto la sua opera di assistenza tecnica al vasto parco dei computer di cui si avvale il personale scolastico per l’espletamento delle ordinarie attività, tanto amministrative, quanto delle didattiche.
La generosità del componente del Consiglio di Istituto ha suggerito al Dirigente scolastico di valutare se l’ordinamento scolastico gli consenta di retribuire, in qualche forma, anche tenue, l’assistenza tecnica che la scuola continuerà a ricevere dal suddetto componente del Consiglio nell’anno scolastico 2017/18.
Non si tratterebbe d’una cifra forfetaria elevata, perché non supererebbe 600 euro, importo, questo, che è ben inferiore al limite di 2.000 euro, oltrepassato il quale il Dirigente scolastico sarebbe obbligato ad attenersi alla procedura ordinaria, prevista dall’art. 34 del Regolamento, approvato con il Decreto Ministeriale n. 44 del 1° febbraio 2010, che contiene le linee generali per la gestione amministrativo-contabile delle scuole, peraltro in via di riformulazione, alla luce della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Come è noto, il citato comma dispone che 1. Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di euro 2000, oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio d’istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate. Resta salvo, comunque, quanto previsto dal comma 5.
Con tutta evidenza, la perplessità che ha generato il quesito è nata dalla sensazione, avvertita intuitivamente dal Dirigente scolastico, che la vasta ed evolutiva congerie di norme che si leggono sulla Gazzetta ufficiale, in tema di contratti stipulati da enti pubblici, non contenga qualche disposizione che vieti alla scuola di stipulare un contratto con un componente dell’Organo di gestione della scuola stessa: il Consiglio di Istituto. In definita il Capo di Istituto vorrebbe evitar di cadere sotto le temute lenti di ingrandimento della struttura affidata all’ex magistrato Cantone.
Si risponde al quesito dichiarando che, allo stato attuale, non esistono norme che, per presunte ragioni di incompatibilità, impedirebbero al Dirigente scolastico di stipulare un contratto di prestazione d’opera con il genitore di un alunno della scuola, che sia componente del Consiglio di istituto.
Non se ne rinvengono negli articoli dall’8 al 10 del Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297, che disciplinano la costituzione, le competenze ed il funzionamento del predetto organo.
Non se ne trovano neppure nel già citato art. 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 30 marzo 2001.
La perplessità del Dirigente scolastico potrebbe essere fugata anche alla luce delle proposizioni contenute nel 4° comma dell’art. 32 del suddetto Decreto Interministeriale n. 44 del 2001, che si riportano: Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all’art. 33, coma 2, lettera g), può avvalersi dell’opera di esperti esterni.
Per sostenere fondatamente la su ipotizzata perplessità, si dovrebbe ammettere che il componente del Consiglio di istituto, con il quale il Dirigente intende stipulare un contratto di prestazione d’opera per 600 euro l’anno, sia esperto interno alla scuola. E’ un’ipotesi, questa, che non regge, perché la funzione di componente del consiglio di istituto del genitore non corrisponde alla qualifica di dipendente pubblico.
Un doveroso scrupolo ha indotto l’autore di questa risposta a verificare, infine, se al componente del Consiglio di istituto si possa applicare il 2° comma dell’art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 2013, n. 62, noto come codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tale comma contiene le seguenti proposizioni: Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività‘ inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
La trascritta norma è del tutto inapplicabile alla fattispecie del quesito, dal momento che il componente del Consiglio di istituto, che dovrebbe stipulare il contratto di prestazione d’opera con la scuola, è un lavoratore autonomo, non un pubblico dipendente.