• giovedì , 21 Novembre 2024

Trasferimento di alunni fra scuole diverse

di Fabio Scrimitore

Il quesito riguarda l’applicazione della Circolare n.22 del 21 dicembre 2015

 

Il quesito è stato formulato telefonicamente dalla madre d’uno studente iscritto alla classe 1^ di liceo classico statale e riguarda la definizione della procedura prescritta per il trasferimento di alunni fra scuole diverse.

 

Consenta al suo figliolo di frequentare almeno per una settimana la prima classe di questo antico, e rinomato quanto pochi altri, Liceo classico. Se, a conclusione di questo brevissimo periodo di prova, il giovanetto constaterà che lo stile di questo Liceo presenta aspetti che non concordano con le sue convinte aspirazioni, non sarò certo io a rifiutarmi di concedere il nulla-osta, in modo che suo figlio possa chiedere di frequentare la prima classe d’altro istituto, che lei definisce “di famiglia”…

Così, quasi con amorevole spirito paterno, si era espresso il Preside del rinomato liceo classico, rispondendo alla madre d’un ragazzo che si era iscritto al Liceo diretto dallo stesso Preside. Era il 22 febbraio del 2016, il giorno  in cui lo studente aveva convinto la mamma a presentare domanda on line, per poter essere ammesso a frequentate il 15 settembre successivo il citato Liceo, adeguandosi alla Circolare ministeriale n. 22 del 21 gennaio precedente, con la quale il Ministero aveva dato le necessarie istruzioni  per la presentazione e per il conseguente accoglimento delle domande di iscrizione alle prime classi dei diversi corsi di studio.

Erano trascorsi, quindi, ben sei mesi da quella data, un lungo spazio di tempo, tanto lungo da essersi rivelato sufficiente a far maturare nello studente le ragioni personali che lo avevano indotto a modificare l’originaria sua scelta della scuola da frequentare. Il giovane, in definitiva, aveva deciso di percorrere il medesimo, tradizionale corso di studio che nel passato  era stato frequentato dal fratello maggiore. La famiglia aveva ritenuto tutt’altro che immotivate le ragioni del cambiamento della scelta del figlio, sicché la madre non aveva avuto perplessità alcuna a presentarsi, una settimana prima che iniziassero le lezioni, al Dirigente scolastico del Liceo scelto in febbraio, per  chiedere al Preside che le venisse concesso  il nulla-osta, per  iscrivere il figlio al  Liceo che anche lei considerava come la scuola di  famiglia.

Ricorrendo al buon talento della persuasione che è lo specifico dei Dirigenti scolastici di oggi, più che alle vigenti norme giuridiche, il Preside aveva avviato un graduale, discretissimo, accattivante itinerario di mediazione, che avrebbe potuto consentire al suo Liceo di non vedersi sottratto l’irrinunciabile beneficio della frequenza d’uno studente di prima classe, adeguandosi, in tal modo alla consolidata prassi delle scuole dell’autonomia, i cui Dirigenti scolastici avvertono l’obbligo di fare il possibile per non perdere studenti. La diminuzione degli alunni, infatti, può far contrarre l’organico delle classi e quello delle cattedre; senza contare, poi, che la flessione al di sotto dei 600 frequentanti fa perdere alla scuola il diritto  d’essere governata da un Dirigente titolare.

Il persuasivo tentativo del Preside, di proporre allo studente un periodo iniziale d’una settimana di sperimentazione, ha avuto buon esito; la madre del giovanetto ha aderito alla cortese, autorevole richiesta: il figlio starà nel Liceo originariamente scelto per una settimana; se, poi, non vi troverà l’atmosfera relazionale che si attende, potrà confermare ed ottenere con certezza la richiesta di nulla-osta,  per trasferirsi nel Liceo frequentato dal fratello.

A questa saggia ed equilibrata decisione, la madre ha fatto seguire il quesito al quale si sta rispondendo; lo ha proposto  per sapere se il suo quasi doveroso, per stile di cordialità relazionale, cedimento alla gentile richiesta del Preside del Liceo di prima elezione del figlio presenti qualche profilo di singolarità, in relazione alle disposizioni con le quali l’ordinamento giuridico ha disciplinato la procedura delle iscrizioni alle scuole.

Si può rispondere al quesito citando la più recente disposizione normativa, rappresentata dalla già citata Circolare n.22 del 21 dicembre 2015; nel suo paragrafo 8 si leggono le proposizioni che si riformano di seguito:

8 – Trasferimento di iscrizione

 

Le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore.

Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un’istituzione scolastica o formativa e prima dell’inizio ovvero nei primi mesi dell’anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione.

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.

 

Alcune delle espressioni sopra riportate sono di tale chiarezza, che non avrebbero proprio bisogno di alcun commento. Se lo si sta facendo in questa sede, lo si deve per l’obbligo che avverte  il redattore, di contribuire in qualche modo ad offrire  un sereno sussidio di consulenza al soggetto professionalmente più debole del rapporto scuola famiglia.

In questa prospettiva si sottolinea, in primo luogo, l’avverbio liberamente, che si legge nel primo comma della circolare sopra scritta, per significare che il Ministero ha voluto garantire  alle famiglie  una reale libertà di scelta del corso di studio dei figli, escludendo in tal modo che nella procedura delle iscrizioni e  dei trasferimenti possano interferire fattori di orientamento, o seducenti interventi di moral suation, che limitano comunque la libertà di scelta delle famiglie.

Non si vede, infine, come si possa conciliare il gentil suggerimento, diretto a far sospendere la concessione del richiesto nulla-osta, in attesa d’un periodo di un inverosimile esperimento d’una settimana, che contraddice lapalissianamente la precisazione, espressa nel 3° comma del citato paragrafo 8, il quale conferma quanto la precedente legislazione sulla materia ha sempre ribadito, cioè che la competenza a valutare il merito della domanda di trasferimento dell’ iscrizione da una scuola ad altra, anche nel tempo che precede l’inizio delle lezioni, non appartiene affatto al Dirigente scolastico della scuola che lo studente vuol lasciare, ma rientra nelle esclusive prerogative funzionali del Dirigente della scuola presso la quale lo studente intenda trasferirsi.         

Una volta che il Dirigente del Liceo “di famiglia” dell’autore del quesito avrà verificato che nelle classi iniziali del suo istituto vi è posto per l’alunno di cui si scrive, nasce l’ inderogabile obbligo formale del Dirigente del Liceo di provenienza, di rilasciare il richiesto nulla-osta, come si legge nell’ultimo periodo del citato comma: il dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all’interessato e alla scuola di destinazione.

Le considerazioni appena esposte possono essere concluse con una riflessione finale: se la mamma dello studente su citato avesse presentato la richiesta di trasferimento del figlio contestualmente ai due Licei, a quello di provenienza ed a quello d’arrivo, il trasferimento si sarebbe realizzato legittimamente nello spazio di qualche giorno soltanto, perché sarebbe stata cura del Dirigente del Liceo d’arrivo di chiedere, per via d’ufficio, il rilascio del nulla-osta al Dirigente del Liceo di provenienza, in ossequio alle disposizioni della suddetta circolare.

Del resto, il nulla-osta che è richiesto al Dirigente scolastico della scuola che lo studente intende lasciare non è una mera, indefinita dichiarazione liberatoria, ma si traduce nella semplicissima attestazione che lo studente, del quale si chiede il nulla-osta, non ha commesso nulla di irregolare che, a norma delle disposizioni in vigore, gli impedisca di frequentare le lezioni nel nuovo istituto.

Le disposizioni vigenti escludono del tutto che il Dirigente della scuola dalla quale si chiede il trasferimento possa motivare la mancata concessione del nulla-osta con dichiarazioni generiche o irrilevanti. E’ irrilevante, per esempio, il fatto che il rilascio del richiesto nulla-osta possa ridurre il numero delle classi della scuola di provenienza. E’ essenziale, invece, che il trasferimento richiesto dallo studente non comporti l’attivazione di nuove classi nell’istituto di arrivo. Ciò significa che il Dirigente della scuola d’arrivo non potrà accogliere la domanda di trasferimento se non vi siano posti-alunno disponibili nella sua scuola.

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