di Fabio Scrimitore
Il quesito riguarda l’interpretazione del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo in comune diverso da quello in cui è ubicata la scuola di titolarità. Integrativo sulla mobilità 2016, che si riporta testualmente
Con il quesito l’autore, un insegnante di matematica in servizio in qualità di incaricato a tempo indeterminato in un istituto comprensivo di scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, intende sapere se sia legittimamente fondata l’ aspettativa che egli ha serenamente nutrito per tutta l’estate, di non essere considerato l’ultimo degli insegnanti di matematica della scuola, al punto da vedersi assegnata una cattedra-orario esterna, cattedra, cioè, che prevede l’obbligo del completamento di orario in una scuola funzionante in comune diverso da quello in cui è in attività la scuola di titolarità.
Il quesito richiede l’applicazione del comma 18° dell’art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale integrativo sulla mobilità, sottoscritto l’8 aprile 2016; se ne fa la trascrizione:
Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto formulata ai sensi del successivo comma 3 dell’art. 22, aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto e ai sensi del comma 11 dell’art. 22, riferito ai titolari trasferiti dal successivo 1° settembre e con la precisazione di cui all’art. 13, comma 3, lett. c del presente contratto. In presenza di più richieste.
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