di Fabio Scrimitore
Il quesito, avanzato da un Direttore sga, riguarda il riconoscimento dei servizi prestati da un Assistente amministrativo prima della nomina in ruolo.
Si ritiene che non possa far parte della casistica più ricorrente la sorte di un Assistente amministrativo, il quale ha avuto la singolare ventura d’essere immesso in ruolo due volte: una prima volta il 20 settembre del 1977; una seconda a distanza di quasi vent’anni, esattamente il 25 ottobre del 1996.
Il primo periodo di ruolo è stato svolto nella pregressa qualifica di Applicato di segreteria e si è protratto per 13 anni circa; tale status di Applicato di ruolo è stato, poi, perduto dal dipendente di cui si tratta nel 1990, quando egli ha lasciato il ruolo di Applicato per accettare un incarico a tempo determinato di Segretario. Incarico, quest’ultimo, che si è concluso nella citata data del 25 ottobre 1996, giorno in cui la persona di cui si scrive ha assunto il ruolo di Assistente amministrativo.
Orbene, appena superato il nuovo periodo di prova, l’Assistente amministrativo ha chiesto che gli venissero riconosciuti i servizi precedentemente prestati. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi della scuola interessata ha chiesto di sapere se, nel contesto del decreto di ricostruzione di carriera, il pregresso servizio di Applicato di segreteria debba essere valutato per intero, oppure considerato al pari dei servizi non di ruolo.
Si risponde dando atto che l’art. 569 del Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con il D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297, nella cui rubrica si legge Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera, non contiene nessuna disposizione che preveda il riconoscimento dei servizi di ruolo per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
Nulla appare più logico di questa assenza, perché non si possono riconoscere servizi propri della carriera amministrativa di appartenenza.
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