• domenica , 22 Dicembre 2024

Giugno, tempo di Anagrafe delle Prestazioni

di Agata Scarafilo

Tra le tante scadenze di giugno vi è anche quella che afferisce all’Anagrafe delle Prestazioni, a cui si accede attraverso il portale PERLA PA.
Infatti, secondo quanto disposto dalla Legge n. 190/2012, alle scuole, così come a tutte le Amministrazioni Pubbliche, compete l’obbligo di rispettare la data ultima del 30 giugno per comunicare:
gli incarichi affidati o liquidati a consulenti ed esperti estranei all’Amministrazione nel semestre luglio-dicembre 2015 (entro il 31 dicembre 2015 le scuole dovevano comunicare l’elenco dei consulenti ed esperti estranei all’Amministrazione, relativo al semestre gennaio-giugno dello stesso anno);
i “compensi erogati” nell’anno precedente, per gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti.
Indipendentemente dal fatto che l’Amministrazione non abbia conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti (anche se comandati o fuori ruolo), la scuola è comunque obbligata, entro il 30 giugno di ciascun anno, ad effettuare ed inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica la dichiarazione, anche se negativa.

Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione comporta, a carico dell’Amministrazione (in questo caso, la scuola), le eventuali sanzioni contemplate nel comma 9 dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001, che a tale riguardo non ha subito modifiche ad opera della successiva Legge n. 190/2012.

Inoltre, le Amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui sopra non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non saneranno la situazione. Si deve sottolineare, altresì, che l’omissione della comunicazione integra un negligente esercizio di compiti istituzionali da parte del Dirigente scolastico, la cui gravità configura una responsabilità amministrativa.

Gli incarichi retribuiti che vanno comunicati sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto un compenso a qualsiasi titolo corrisposto.

Così, se si conferisce legittimamente un incarico a un dipendente statale, si è anche tenuti a comunicare, all’Amministrazione di appartenenza del citato dipendente, l’ammontare dei compensi erogati. Ricordiamo, infatti, che permane l’obbligo, entro 15 giorni dall’erogazione del compenso corrisposto ad un esperto o consulente appartenente alla P.A., di comunicare all’Amministrazione di appartenenza l’ammontare della somma erogata (al lordo dipendente) . Successivamente l’Amministrazione di appartenenza avrà, a sua volta, l’obbligo di inserire in Anagrafe delle Prestazioni tale compenso comunicato dall’altra Amministrazione, tenuto conto del periodo di riferimento (entro il 31 dicembre o il 30 giugno).

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