• martedì , 16 Luglio 2024

Iscrizione ai C.P.I.A.

di Fabio Scrimitore

Il quesito riguarda l’iscrizione ai percorsi di istruzione di primo livello, attivati presso i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti.

La specificità del quesito richiede una premessa d’indole generale, che potrà essere considerata utile per conoscere adeguatamente l’organizzazione del nuovo sistema dei centri di educazione degli adulti, previsto dall’art. 4 del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263. E’ un sistema, questo appena citato, che è articolato in tre ordini di istituzioni educative:
a – percorsi di istruzione di primo livello, che consentono di conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (diploma di scuola secondaria di I grado) e di ottenere, contestualmente, il rilascio della certificazione che attesta l’avvenuta acquisizione delle competenze di base, connesse all’obbligo di istruzione di cui al D.M. 22 agosto 2007, n. 139 (è il titolo che si consegue al termine del secondo anno degli istituti del secondo ciclo di istruzione);
b – percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui al citato art. 4, co. 6, del D.P.R. 263/2012; al termine di tali percorsi si consegue un diploma di istruzione tecnica, professionale o artistica;
c – percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, realizzati dai CPIA. Tali percorsi sono destinati agli adulti stranieri di cui all’articolo 3 del più volte citato D.P.R. 263/2012. Frequentando tali percorsi, si può conseguire un titolo che attesta il possesso di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa.

Secondo l’art. 3 del predetto D.P.R. n. 263 del 2012, ai percorsi di istruzione di primo livello – ai quali soltanto è rivolto l’interesse dell’autore del quesito – possono iscriversi, in via ordinaria, gli adulti, anche stranieri, che non
hanno assolto l’obbligo di istruzione, o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Il medesimo art. 3 consente che a tali percorsi di primo livello possano iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.
Tale possibilità, però, è concessa a condizione che vi siano le necessarie disponibilità di posti-alunno nell’organico del CPIA e sempre che l’iscrizione di quindicenni sia stata prevista da accordi specifici, intervenuti fra Regione e Ufficio Scolastico Regionale; in questi accordi dovrà essere stato previsto che soltanto in presenza di particolari e motivate esigenze il quindicenne possa iscriversi al percorso di primo livello.
L’autore del quesito ha chiesto di sapere cosa vogliano dire le parole: accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali; cosa significhi l’espressione: nei limiti dell’organico assegnato e come potrà sapere se in una determinata Regione siano stati stipulati tali accordi.
Si risponde precisando che gli accordi che coinvolgono gli Uffici Scolastici Regionali e le Regioni sono effetto diretto delle disposizioni contenute nel comma 632 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296, che è bene riportare testualmente:

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