D.lgs. n.50 del 18.04.2016
di Saverio Prota
Dopo un decennio va in soffitta il D.lgs 163/2006, insieme con tutta una serie di altre disposizioni. Con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 19/04/2016, n. 91 del Decreto legislativo 18/04/2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, è scattata l’abrogazione immediata ed integrale del “vecchio” codice degli appalti. Il testo del nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è composto da 220 articoli e 25 allegati ed è il provvedimento – attuativo della delega di cui alla L. 11/2016 – con il quale sono state recepite le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di contratti pubblici di appalto e concessione ed è stata riordinata complessivamente la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D.lgs 163/2006 e nel D.P.R. 207/2010 (Regolamento di attuazione). Il nuovo codice si applica:
1.alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi, con i quali si indice la procedura di scelta del contraente, siano pubblicati a partire dal 19/04/2016;
2.in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti per i quali, al 19/04/2016, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Non viene abrogato in toto il Dpr 207/2010, che è il regolamento di attuazione, in quanto il D.lgs n. 50/2016 prevede una serie di provvedimenti attuativi e di dettaglio, circa 50 , che dovranno essere emanati nei prossimi mesi. Pertanto, dal 19.04.2016 sono abrogate solo le seguenti parti regolamentari:
1.la Parte I (Disposizioni comuni – artt. da 1 a 8);
2.la Parte II, Titolo I, capo II (Programmazione dei lavori – artt. da 14 a 16);
3.la Parte II, Titolo II, capo II (Verifica del progetto – artt. da 44 a 59);
4.la Parte II, Titoli IV e V, VI,VII,VIII (Qualificazione del contraente generale – artt. da 97 a 104; Sistemi di realizzazione dei lavori e di selezione delle offerte – artt. da 105 a 122; Garanzie e sistema di garanzia globale di esecuzione – artt. da 123 a 136; Il contratto – artt. da 137 a 146; Esecuzione dei lavori – artt. da 147 a 177);
5.la Parte II, Titolo IX Capo III (Norme generali per la tenuta della contabilità – artt. da 211 e 214;
6.Parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell’articolo 251 (Lavori di manutenzione riguardanti i beni del patrimonio culturale e Consuntivo scientifico – artt. 249 e 250);
7.la Parte III, ad esclusione degli articoli 254,255 e 256 (Contratti per i servizi di architettura ed ingegneria nei settori ordinari – artt. 252 e 253 ed artt. da 257 a 270);
8.le Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati (Contratti di forniture e servizi nei settori ordinari – artt. da 271 a 338; Contratti di lavori, servizi e forniture nei settori speciali – artt. da 339 a 342; Disposizioni transitorie e abrogazioni – artt. da 357 a 359).
Tutto il resto verrà abrogato solo al momento dell’entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del nuovo Codice, per i quali è prescritto che si operi la ricognizione delle disposizioni del D.P.R. 207/2010 volta per volta sostituite. E’ previsto anche dal nuovo Codice che ogni intervento normativo, incidente sul medesimo Codice o sulle materie dallo stesso disciplinate, venga attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.
Da una prima lettura del nuovo Codice degli appalti e delle concessioni sembra emergere una svolta molto importante verso la semplificazione, la trasparenza e l’innovazione. Tre indirizzi che investono sia gli aspetti generali del sistema degli acquisti della Pubblica Amministrazione, sia la parte più direttamente legata alla sostenibilità e alla dimensione sociale grazie all’introduzione di alcune disposizioni in grado di favorire quelle innovazioni finalizzate alla costruzione di un ecosistema favorevole allo sviluppo di forme di imprenditoria sociale.
Si ristabilisce così un equilibrio tra concorrenza e responsabilità sociale attraverso le direttive che consentono di realizzare gare riservate a imprese che, svolgendo un determinato servizio, realizzano programmi per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili; il che potrà dare buoni frutti sul fronte delle opportunità per chi ha gravi difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Cosi come appare innovativa la decisione di mandare in soffitta il regolamento ed affidarsi alla soft law con linee guida e bandi-tipo; non solo, ma il nuovo Codice cancella finalmente una volta per tutte il massimo ribasso, puntando sulla qualità dei progetti e imponendo l’obbligo del criterio dell’offerta economica più vantaggiosa. Ma bisogna attendere le linee guida.
Vediamo in breve come è cambiato il Codice Appalti nell’ultima settimana.
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