• martedì , 3 Dicembre 2024

Garante della Privacy

No a impronte digitali e telecamere nelle scuole

di Saverio Prota

No all’uso di impianti biometrici per la rilevazione della presenza a scuola dei professori e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata). Lo ha stabilito il Garante per la privacy con doc. web nn. 2578547 (R.P. 384/2013), 2502951 (R.P. 261/2013), 2503101 (R.P. 262/2013), vietando a due licei scientifici e a un istituto tecnico industriale, rispettivamente di Taranto, Roma e Martina Franca, l’ulteriore trattamento dei dati biometrici dei lavoratori, effettuato in violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali.
Il Garante ( dott. Antonello Soro, presidente, dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, prof.ssa Licia Califano e dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e dott. Giuseppe Busia, segretario generale), intervenuto a seguito di segnalazioni e notizie di stampa, ha detto no all’uso generalizzato delle impronte digitali perché eccedente e sproporzionato rispetto allo scopo perseguito dalle scuole di controllare le presenze sul posto di lavoro, e contrario quindi ai principi di liceità, necessità e non eccedenza stabiliti dal Codice. Come più volte precisato dal Garante, infatti, l’impiego di dati così delicati può essere ritenuto lecito solo in specifici casi: ad esempio, per accedere ad aree aziendali riservate in cui si svolgono particolari attività o a imprese collocate in zone a rischio. In relazione alla valutazione di liceità dei trattamenti dei dati biometrici riferiti a lavoratori, il Garante ha in più occasioni individuato le condizioni in presenza delle quali i trattamenti medesimi possono ritenersi leciti.
In particolare, l’Autorità ha precisato che tali dati possono essere di regola utilizzati solo in casi particolari, tenuto conto delle finalità perseguite dal titolare e del contesto in cui il trattamento viene effettuato, nonché – con specifico riguardo ai luoghi di lavoro – per presidiare l’accesso ad “aree sensibili”, in considerazione della natura delle attività ivi svolte.
Mentre, per controllare il rispetto dell’orario di lavoro – secondo il Garante -, la scuola può disporre di sistemi meno invasivi della sfera personale, della libertà individuale e della dignità del lavoratore.
Con riguardo al personale docente, anche nella giurisprudenza di legittimità, non essendo state rinvenute, quanto alle modalità di rilevazione delle presenze, puntuali previsioni né di fonte legale né contrattuale (v. in tal senso Cass. civ., Sez. lav., 12 maggio 2006, n. 11025), si è ritenuto che la verifica della presenza in servizio debba essere effettuata attraverso strumenti diversi (quali, per esempio, la compilazione dell’apposito foglio firme ovvero del registro di classe).



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