• giovedì , 21 Novembre 2024

Retribuzione di ore eccedenti

di Fabio Scrimitore

Il quesito, proposto da un Direttore sga, riguarda la legittimità della retribuzione di ore eccedenti prestate dal personale ATA.

Più che di un quesito, si tratta di una richiesta di suggerimenti operativi, nata dalla diversità di valutazione che contrappone il Dirigente scolastico al Direttore dei servizi generali ed amministrativi d’un istituto di istruzione secondaria superiore, in merito alla possibilità che si retribuiscano delle ore di lavoro che taluni dipendenti ATA (collaboratori scolastici ed assistenti amministrativi) hanno prestato oltre l’orario d’obbligo delle canoniche 36 ore settimanali.
In particolare, il Direttore sga ritiene che vi siano diversi motivi che, allo stato attuale, impedirebbero il pagamento delle ore eccedenti prestate.
Fra i predetti motivi ostativi il Dsga adduce il fatto che alcuni lavoratori hanno già ricevuto la retribuzione per ore eccedenti l’orario d’obbligo, prestate nel contesto di Progetti F.S.E. e nel quadro dei noti Progetti denominati Star bene a scuola.
Nei riguardi di altri dipendenti, il Dsga ha rilevato che mancherebbero degli atti indispensabili per attestare la regolarità amministrativa dei pagamenti stessi, quali, a mo’ d’esempio, le relazioni che il dipendente è tenuto a redigere per dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività programmata oltre le 36 ore settimanali oppure l’atto autorizzativo della prestazione del lavoro oltre l’orario d’obbligo.
Ritenendo verosimilmente non fondate le osservazioni ricevute dal preposto alla segreteria dell’istituto, il Dirigente scolastico ha invitato per iscritto il Direttore sga ad emettere gli atti di pagamento; talchè il Direttore sga ha chiesto che, in relazione diretta con le obiezioni che egli aveva formulato sotto forma di rimostranze, nell’interesse suo e dello stesso Dirigente, gli venissero indicate le disposizioni giuridiche che legittimerebbero l’e missione degli atti di pagamento delle ore prestate in eccedenza dal personale.



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