• martedì , 16 Luglio 2024

Posta elettronica personale

Illegittimo il licenziamento di un dipendente che l’ha utilizzata durante le ore di lavoro

di Agata Scarafilo

Sta facendo discutere in questi giorni la Sentenza n. 22353 del 2 novembre 2015 con la quale la Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un dipendente che ha utilizzato la casella di posta elettronica personale ed ha navigato in internet durante le ore di lavoro. Ne parliamo, nonostante non si tratti di un caso specifico di un dipendente del mondo della scuola, in quanto la citata sentenza fa riferimento ad un principio generale sottolineato dalla Suprema Corte che, a buon titolo, può essere applicato a qualunque categoria di lavoratori, ossia l’illegittimità del licenziamento se l’utilizzo di internet e della posta elettronica personale non ha sottratto una quantità di tempo rilevante alla propria prestazione lavorativa.
C’è da dire che le moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione (in particolar modo internet e la posta elettronica) sono ormai diventate essenziali ed imprescindibili strumenti di lavoro anche nelle amministrazioni pubbliche. Sicchè, è di tutta evidenza che in taluni casi la possibilità di avere a portata di mano tali strumenti potrebbe prestarsi ad abusi e utilizzi impropri da parte del personale anche per fini propri ed extralavorativi.
Tuttavia, un primo chiarimento ci viene offerto già dal Codice Civile che, con gli artt. 2104 e 2105, evidenzia come l’utilizzo di tali indispensabili risorse debba avvenire nell’ambito dei doveri di diligenza, fedeltà e correttezza che devono caratterizzare l’operato del lavoratore all’interno del rapporto di lavoro, in modo che siano adottate tutte le cautele e le precauzioni necessarie per evitare le possibili conseguenze dannose che un utilizzo non corretto degli strumenti in questione può provocare.




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