di Fabio Scrimitore
Il quesito riguarda il congedo straordinario di cui al D.Lgs. n. 151/2001.
L’autore del quesito, in servizio presso un’istituzione scolastica cui è annesso un convitto, ha espresso delle comprensibili perplessità sulla conclusione alla quale il redattore di questa rubrica è pervenuto nella risposta al quesito pubblicata alla pagina 58 del fascicolo del novembre scorso. Nella predetta risposta appare scritto che, nei nuclei familiari in cui viva una persona gravemente disabile – nel caso in cui manchino il coniuge, il padre, la madre, figli conviventi e fratelli e sorelle conviventi del disabile -, il congedo straordinario previsto dall’art.42 del Decreto legislativo n.151 del 26 marzo 2001 spetta all’affine entro il terzo grado.
Incidentalmente, si può ricordare che l’affinità è il riflesso della relazione di parentela del coniuge sull’altro coniuge; nel senso che i parenti della moglie diventano affini del marito nello stesso grado della loro parentela. Per chiarezza si può proporre l’esempio della coppia dei coniugi Maria e Caio, confidando che l’esempio stesso non sia considerato irrispettoso della sensibilità culturale del colto lettore.
Marta e Maria, per essere sorelle, sono parenti di secondo grado. I parenti di Maria sono tutti affini di Caio, marito di Maria, nello stesso grado di parentela che li lega a Maria. Quindi, il papà di Maria è affine di I grado con Caio, il nonno di Maria è affine di II grado ascendente, mentre la sorella Marta è affine di II grado collaterale con Caio. I figli di Marta, essendo parenti di III grado con Maria, sono affini di terzo grado con Caio.
Orbene, la singolarità della risposta al quesito sopra citata sta nel fatto che si è affermato che il diritto al congedo straordinario per l’assistenza al disabile spetta all’affine di III grado del disabile e non ,invece, al cognato dello stesso disabile, che è affine di II grado.
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