e il Sistema nazionale di valutazione
di Pietro Boccia
(già docente di filosofia, scienze umane e sociali nei licei)
Il D.P.R. n.80 del 28 marzo 2013, all’art. 1, individua i soggetti del Sistema nazionale di valutazione che hanno il compito d’intervenire sull’impianto educativo d’istruzione e formazione italiano, di cui all’articolo 2, comma 4-undevicies, del Decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10. Tali soggetti sono:
– Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema d’istruzione e di formazione, istituito con D.P.R. n. 286 del 19 novembre 2004);
– Indire (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, istituito con D.P.R. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011);
– Contingente ispettivo: dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva, appartenenti alla dotazione organica dirigenziale del Ministero.
All’attività di valutazione concorrono anche la conferenza per il coordinamento funzionale del Sistema nazionale di valutazione e i nuclei di valutazione esterna (costituiti, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, da un dirigente tecnico del contingente ispettivo e da due esperti scelti dall’elenco di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f.
Il Sistema nazionale di valutazione, per migliorare la qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti, ha, come obiettivo, l’esigenza di valutare, in maniera rigorosa e scientifica, l’efficienza e l’efficacia del sistema educativo d’istruzione e di formazione, coerentemente con quanto è previsto nell’art. 1 del D.P.R. n. 286 del 19 novembre 2004. Tale Sistema nazionale di valutazione, come recita l’art. 1 del D.P.R. n. 80, è composto dall’Invalsi, dall’Indire e dal contingente ispettivo. Esso ha il compito di fornire i risultati della valutazione, di cui al comma 1, ai direttori generali degli Uffici scolastici regionali per la valutazione dei Dirigenti scolastici, ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. n. 165 del 30 marzo 2001, e successive modificazioni. Il regolamento sul Sistema nazionale di valutazione in materia d’istruzione e formazione (D.P.R. n. 80 del 28 marzo 2013), entrato in vigore il 19 luglio 2013, afferma all’art. 2, comma 3, che il Ministro, con periodicità almeno triennale, individua, mediante l’emanazione della direttiva prevista dal Decreto legislativo n. 286 del 19 novembre 2004, “le priorità strategiche della valutazione del sistema educativo d’istruzione, che costituiscono il riferimento per le funzioni di coordinamento svolte dall’Invalsi, e i criteri generali per assicurare l’autonomia del contingente ispettivo” e per valorizzare il ruolo delle istituzioni scolastiche “nel processo di autovalutazione. La definizione delle modalità tecnico-scientifiche della valutazione rimane in capo all’Invalsi, sulla base degli standard vigenti in ambito europeo e internazionale. Le priorità strategiche e le modalità di valutazione, con riferimento al sistema d’istruzione e formazione professionale, previsto dal Capo III del D.P.R. n. 226 del 17 ottobre 2005, e ferme restando le competenze dell’Invalsi, vengono definite, tenendo conto dei principi del presente regolamento, dal Ministro “con linee guida adottate d’intesa con la Conferenza unificata, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali”. Presso l’Invalsi viene, pertanto, istituita, senza costi aggiuntivi per le finanze pubbliche, una conferenza per il coordinamento funzionale del Sistema nazionale di valutazione, composta dal presidente dell’Istituto, che la presiede, dal presidente dell’Indire e da un dirigente tecnico, che, in rappresentanza del contingente ispettivo, è “designato dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica del Ministero”. Ai tre componenti della conferenza non vengono corrisposti compensi o gettoni di presenza, ma solo rimborsi spese, cui provvede l’Istituto, secondo le risorse allo stesso assegnate. La conferenza adotta e impiega, su proposta dell’Invalsi, i protocolli di valutazione, programma le visite alle scuole e formula le proposte al Ministro per adottare gli atti, di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 2 del D.P.R. n. 80/2013. L’Invalsi, oltre a svolgere e ad assicurare il coordinamento funzionale del Sistema nazionale di valutazione, a proporre i protocolli di valutazione e a programmare le visite alle istituzioni scolastiche, definisce anche gli indicatori di efficienza e di efficacia, in base ai quali il Sistema nazionale di valutazione individua le istituzioni scolastiche che richiedono supporto e che devono essere sottoposte prioritariamente a valutazione esterna, mettendo a disposizione delle singole scuole gli strumenti che si riferiscono al procedimento di valutazione, di cui all’articolo 6, per la realizzazione delle azioni, di cui all’articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 80/2013; esso, poi, secondo l’art. 3 di tale decreto legislativo:
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