• domenica , 22 Dicembre 2024

Dalle sanzioni disciplinari

Ritorno alle origini?

di Francesco G. Nuzzaci

1-La potenza delle mutande

Uno scossone l’avevano già dato quei 767 vigili urbani di Roma non presentatisi al lavoro alla vigilia di Capodanno 2015. E dei quali – a leggere sulla stampa – solo una sparuta minoranza sconta a tutt’oggi qualche mini sospensione.
Sembra invece che la performance del loro collega sanremese, da una telecamera nascosta beccato in mutande a falsificare la propria presenza in servizio, indurrà finalmente una stretta sui licenziamenti per i furbi che figurano al servizio delle pubbliche amministrazioni, con la riduzione della discrezionalità dei dirigenti loro diretti datori di lavoro, secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore del 0.6.11.15 e replicato in altre testate.
Sarebbe difatti allo studio del Dipartimento per la funzione pubblica, in sede di predisposizione della bozza di decreto legislativo previsto dalla legge 124/15, l’idea di rivedere l’attuale normativa sui procedimenti disciplinari introdotta dal D. Lgs. 150/09 (c.d. Riforma Brunetta), snellendone alcuni passaggi e rivisitando le competenze del singolo dirigente a capo dell’ufficio o della struttura organizzativa, nel presupposto che questi spesso non si attiva per paura di dover poi rispondere di danno erariale una volta che il giudice del lavoro abbia annullato la sanzione, anche – se non soprattutto – per vizi procedurali. Da qui l’ipotesi di riaccentrare gran parte delle competenze disciplinari, lasciando ai dirigenti che operano al fronte l’irrogazione solo di sanzioni non superiori al rimprovero scritto, per il resto imponendo loro il mero obbligo di segnalazione entro un certo termine del dipendente infedele.
2-Gaudeamus igitur?
Immaginiamo che, di primo acchito, più di un dirigente scolastico – appartenente alla più rognosa e peggio pagata tra tutta la dirigenza pubblica in virtù della sua sublime specificità – abbia tirato un sospiro di sollievo, perché la sola irrogazione dell’avvertimento scritto per il personale docente e al massimo del rimprovero scritto al personale ATA, indolori negli esiti, non appaiono suscettibili di esporlo ad apprezzabili conseguenze risarcitorie qualora il soggetto sanzionato abbia deciso di andare in giudizio e poi ottenuto una sentenza favorevole.
E avrà – ancor prima – pensato di potersi in larga parte sgravare di quelle fastidiose incombenze che lo pretenderebbero armato di codici e pandette allorquando, ricorrenza sempre più frequente, per giustificare le comminate sanzioni disciplinari – che, attualmente, possono nel massimo arrivare alla sospensione dal servizio per dieci giorni, con relativa perdita della retribuzione –, è chiamato, ai sensi dell’art. 417-bis C.P.C., a stilare la memoria di costituzione in giudizio e a rappresentare e difendere l’Amministrazione davanti al magistrato del lavoro, sia pure nei soli procedimenti in primo grado, qualora non intenda direttamente provvedervi l’Avvocatura distrettuale dello Stato – ed è la regola – e senza la possibilità di farsi sostituire e/o affiancare da un professionista del libero foro, a meno che non voglia pagarlo di tasca propria!
Un sospiro di sollievo, ma non a pieni polmoni, dato che la duplice evenienza appena sottolineata permane negli altri casi – ad esempio: conferimento di supplenze, attribuzione di incarichi, assegnazione del personale a plessi e sedi o alle classi – in cui il dirigente, nell’esercizio delle sue competenze organizzative-gestorie, ben può parimenti essere adito davanti al giudice del lavoro.

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