di Marco Graziuso
Rischia di passare inosservato al mondo della scuola il comunicato del Presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), pubblicato sul proprio sito www.anticorruzione.it in data 06/10/2015, con oggetto “clausole relative alle modalità di pagamento dei lavori pubblici finanziati in tutto o in parte da soggetti esterni”.
A prima vista, infatti, sembra riferirsi solo alle modalità di pagamento dei lavori pubblici, per le quali le Istituzioni scolastiche non sarebbero interessate, a parte quelle coinvolte nella realizzazione dei progetti a finanziamento europeo relativi all’edilizia scolastica.
Il comunicato, invece, contiene utili richiami a principi, vincoli e regole da rispettare per gestire una corretta attività contrattuale nella Pubblica Amministrazione:
E’ stata segnalata all’Autorità la circostanza che in diversi bandi di gara relativi all’affidamento di lavori pubblici viene inserita una clausola che subordina i pagamenti dovuti all’impresa esecutrice all’ottenimento di finanziamenti da parte di soggetti terzi (es. finanziamenti derivanti da fondi europei) ovvero a risorse non ancora a disposizione – quanto meno in termini di cassa – da parte della stazione appaltante.
Come noto, il principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., unitamente alle previsioni dell’art. 81 Cost., impone che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati soltanto in presenza di idonea copertura finanziaria.
Risulta evidente come il richiamo alla presenza di idonea copertura finanziaria al momento dell’impegno di spesa faccia emergere problematiche e interrogativi nella quotidiana prassi, ormai consolidata, delle Istituzioni scolastiche.
Può considerarsi idonea copertura finanziaria il solo accertamento, seppur legittimamente formalizzato, di un finanziamento ancora da incassare?
E il cosiddetto anticipo di cassa, determinato e deciso attingendo da somme disponibili per altre finalità, può essere considerato idonea copertura finanziaria?
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