di Fabio Scrimitore
Il quesito, proposto dal Dirigente scolastico di un Istituto comprensivo, riguarda l’utilizzabilità nella scuola primaria di un insegnante di sostegno per i bambini disabili.
Con il quesito è stato chiesto di sapere se sia possibile che in una determinata classe di scuola primaria, nella quale opera un’insegnante di sostegno il cui orario complessivo di servizio è di 22 ore settimanali di lezione, alla docente stessa sia assegnata un’ulteriore ora settimanale di musica.
La proposta è conseguente ad una deliberazione del Collegio dei docenti che ha stabilito di utilizzare una delle due ore dell’orario d’obbligo – che il secondo periodo del 5° comma dell’art. 28 del vigente CCNL scuola prevede che vengano dedicate, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica, da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni –per la realizzazione di interventi didattici dell’insegnante di sostegno in compresenza con altri docenti, a beneficio di alunni disabili inseriti in piccoli gruppi di lavoro.
La sopra citata deliberazione del Collegio dei docenti contrasta con molta evidenza con le proposizioni trasposte in questa risposta dal citato 5° comma dell’art. 28 del CCNL Scuola, specialmente là dove viene puntualizzato che le due ore di programmazione didattica non possono essere prestate dagli insegnanti in tempi che coincidano con l’orario delle lezioni.
Si potrebbe pensare di poter aggirare il predetto divieto disponendo che l’ora di cui si tratta venisse prestata in orario aggiuntivo, rispetto a quello previsto dal piano di studi curricolare della scuola; ma, a prescindere dalla complessità organizzativa che tale modulo potrebbe comportare, la soluzione ipotizzata non sarebbe praticabile per il divieto, contenuto nello stesso articolo citato, il quale pretende che le due ore di programmazione didattica debbano svolgersi in incontri collegiali, vale a dire, non nel contesto di lezioni svolte in presenza di alunni.
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