di Fabio Scrimitore
Il quesito, formulato dal Dirigente scolastico di un Istituto professionale servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, riguarda l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
La madre di una giovanetta di 17 anni, che nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 ha frequentato l’Istituto professionale sopra indicato, ha chiesto di poter accedere agli atti di competenza della dirigenza scolastica in relazione all’episodio sopramenzionato, nonché ad altro episodio che ha visto mia figlia vittima di un tentativo fisicamente pregiudizievole da parte di un compagno di scuola, avvenuto durante l’anno scolastico appena concluso.
Il Dirigente scolastico ha ulteriormente specificato che la mamma della studentessa intende prender visione ed estrarre copia, in particolare, dei verbali del Consiglio di classe, riferiti alle sedute nelle quali l’organo collegiale ha attivato i procedimenti disciplinari che hanno fatto seguito ai due episodi lamentati dalla studentessa medesima.
Con il quesito, naturalmente, è stato chiesto se possa essere soddisfatta la richiesta di accesso ai documenti predetti.
Al quesito si dà risposta affermativa: la mamma della studentessa ha un interesse legittimo a prender visione e ad estrarre copia dei documenti giacenti nell’Istituto, dalla cui lettura si possano ricostruire i fatti e, insieme, le responsabilità, che hanno dato luogo ai procedimenti disciplinari che l’Istituto ha attivato e concluso a carico dello studente (o degli studenti) responsabile dei comportamenti lesivi, subiti dalla figliola.
L’interesse della predetta madre all’accesso ai documenti va, però, circoscritto ai soli documenti che siano direttamente connessi agli episodi dannosi subiti dalla studentessa.
Ne deriva che il diritto di accesso potrà essere esercitato anche nei confronti dei verbali dei Consigli di classe, con esclusione, però, delle parti nelle quali i componenti del Consiglio abbiano espresso opinioni o giudizi sul merito dei fatti stessi.
In tal senso, nell’atto in cui la madre eserciterà il richiesto diritto di accesso, dovranno essere oscurate le parti dei verbali che non riguardino la mera ed oggettiva descrizione dei fatti che hanno causato danni alla studentessa. Non potranno essere fatte leggere alla madre, per esempio, le valutazioni espresse dai singoli insegnanti sugli accadimenti.
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