• domenica , 22 Dicembre 2024

Completamento d’orario

di Fabio Scrimitore

Il quesito proviene dal padre di un insegnante di discipline musicali, impegnato, a titolo di supplente, in un liceo musicale aggregato ad un liceo classico statale.

L’autore del quesito è preoccupato perché l’impegno didattico che il giovane figlio ha assunto da qualche anno nelle classi di un corso di liceo musicale e coreutico, funzionante da tre anni nel contesto di un liceo artistico della sua provincia, non supera il modesto limite delle 7 ore. Eppure, il genitore era convinto che il figlio sarebbe riuscito a completare l’orario sino a 18 ore perchè, nel capoluogo della stessa provincia, lo scorso gennaio era stato autorizzato dalla Giunta Regionale il funzionamento di un corso di liceo musicale, a decorrere dal 1° settembre 2015.
La realtà, però, non sembra corrispondere alle attese del padre dell’insegnante, perché ha appreso da un’autorevole fonte sindacale che il figlio non avrebbe nessun diritto prioritario ad aggiungere alle 7 ore del precedente incarico le ore di insegnamento che si son rese disponibili nel corso di liceo musicale, istituito ex novo nel liceo classico del capoluogo provinciale. Con qualche flebile speranza che il parere sindacale non sia fondato il papà ha rivolto il quesito.
Preliminarmente è bene precisare che il quesito si riferisce non alla generalità degli insegnamenti di materie musicali nei licei musicali, ma ai due specifici insegnamenti di Esecuzione ed interpretazione e di Laboratorio di musica d’insieme.
Appare anche utile specificare che oggi, in attesa della riforma delle classi di concorso, i predetti insegnamenti possono essere affidati ai docenti che siano in possesso del diploma di conservatorio nello specifico strumento musicale, i quali poi posseggano anche l’abilitazione all’insegnamento dell’educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (A031) o in quelli di primo grado (A032), ed abbiano insegnato nei superati corsi sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado, oppure in quelli ordinamentali di liceo musicale.
Gli stessi insegnamenti possono essere affidati anche a docenti che posseggano l’abilitazione all’insegnamento dello strumento musicale (A077), che posseggano anche il diploma di conservatorio per lo specifico strumento musicale e che abbiano insegnato nei corsi sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado o nei corsi ordinamentali di liceo musicale.
Il figlio dell’autore del quesito possiede uno dei predetti titoli per insegnare le due materie musicali sopra citate.
Premesso che nella già complessa materia scolastica è difficile trovare un settore di maggiore complicatezza, si potrà constatare che le speranze del genitore che ha redatto il quesito non appaiono molto fondate.

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