• martedì , 16 Luglio 2024

Accesso agli atti amministrativi

di Fabio Scrimitore

Il quesito, redatto da un Dirigente scolastico, riguarda le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

l caso proposto riguarda un insegnante che intende esercitare il diritto di accesso al decreto con il quale il Dirigente scolastico gli ha concesso un periodo di congedo straordinario retribuito, per assistere un parente in stato di grave disabilità. Il riferimento va al Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, in particolare, all’art. 42, comma 5 bis.
Dopo aver precisato che il decreto di concessione del congedo straordinario non ha completato il suo iter perché la scuola attende ancora il visto di regolarità legale della competente Ragioneria Territoriale dello Stato, l’autore del quesito ha chiesto se, in attesa del predetto visto, la scuola possa accedere alla richiesta di rilascio di copia del decreto all’insegnante.
Si risponde assicurando che sussiste il pieno diritto dell’insegnante di aver copia del provvedimento, anche se non sia ancora intervenuto il visto di regolarità legale della Ragioneria Territoriale.
Tanto si assicura perché l’attuale sistema del controllo di legittimità della Ragioneria Territoriale dello Stato, rivisitato dal Decreto legislativo n.123 del 18 agosto 2001, non incide sull’efficacia dell’atto sottoposto al visto, a differenza di quel che avveniva nella legislazione precedente, cioè nel tempo in cui il controllo sugli atti che incidevano sulla gestione finanziaria veniva definito formalmente controllo preventivo di legittimità. In quanto tale, il controllo di legittimità era un elemento costitutivo dell’efficacia del provvedimento, nel senso che, prima che intervenisse il visto di legittimità amministrativo-contabile della Ragioneria Provinciale dello Stato, non si poteva dare esecuzione all’atto stesso.
Nell’attuale sistema, il visto della Ragioneria Territoriale viene definito controllo di legalità amministrativa e non sospende l’efficacia dell’atto. Lo si può dedurre dal testo del primo comma dell’art. 10 del predetto Decreto legislativo n. 123(2011, nel quale si legge: Effetti delle osservazioni: 1. Ricevute le osservazioni o le richieste di chiarimenti di cui all’articolo 8, il dirigente responsabile comunica, entro trenta giorni, se intende modificare o ritirare il provvedimento, per conformarsi alle indicazioni ricevute dall’ufficio di controllo. Entro il medesimo termine il dirigente responsabile, sotto la propria responsabilità, può disporre di dare comunque seguito al provvedimento, che acquista efficacia pur in presenza di osservazioni. In tali casi l’ufficio di controllo ne prende atto e trasmette l’atto corredato dalle osservazioni e dalla relativa documentazione al competente ufficio di controllo della Corte dei conti.
La prudenza, maestra di stile dei procedimenti di molti uffici pubblici provinciali, spesso suggerisce di non applicare cautelarmente la norma appena riportata prima che intervenga il visto di regolarità. PER CONTINUARE A LEGGERE QUESTO ARTICOLO DEVI ESSERE ABBONATO! Clicca qui per sottoscrivere l’abbonamento

Leave A Comment