di Saverio Prota
I lavoratori con invalidità riconosciuta superiore al 50% possono fruire di un congedo annuale di massimo 30 giorni, anche frazionabili, a condizione che le cure siano connesse all’infermità invalidante accertata. Si tratta di un vero e proprio congedo, e non di un permesso per la cura degli invalidi. Sono considerati invalidi civili – a seguito di apposito accertamento delle strutture pubbliche – le persone, indipendentemente dall’età e dall’attività lavorativa, che siano portatori di menomazioni fisiche o psichiche incidenti in una certa misura sulla capacità lavorativa ed efficienza psicofisica a svolgere i compiti e le funzioni tipiche dell’età.
Il congedo per le cure per gli invalidi, applicabile chiaramente anche al personale scolastico, è disciplinato dal Decreto legislativo n. 119 del 18/07/2011 che, all’art. 7, commi 1-3, stabilisce:
“I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni”.
La fruizione frazionata dei permessi sarà da intendere riferita a un solo episodio morboso di carattere continuativo, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta (INTERPELLO N. 10/2013 Ministero del Lavoro).
Si precisa che tali assenze non possono essere fruite ad ore, ma a giorni e sono sottoposte alla decurtazione economica ai sensi dell’art. 71 del D.L. 112/08.
Infatti, durante il congedo per le cure, il lavoratore invalido ha diritto ad un trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia.
Per richiedere il congedo basta presentare una domanda al Dirigente scolastico, insieme alla richiesta del medico (di struttura pubblica o convenzionata con il SSN) dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta e allegando alla domanda la documentazione attestante l’avvenuto riconoscimento, da parte dell’ASL, della riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.
In sintesi, per ottenere il congedo per cura, il lavoratore invalido deve:
1) presentare domanda di congedo al proprio datore di lavoro (si riporta facsimile);
2) allegare alla domanda la documentazione attestante l’avvenuto riconoscimento da parte dell’ASL della riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%;
3) allegare alla domanda la richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente a una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.
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