• giovedì , 21 Novembre 2024

Pubblicità del PTTI

di Fabio Scrimitore

Il quesito, avanzato dal Dirigente di un Istituto di istruzione secondaria superiore, riguarda la pubblicità del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità.

E’ stato chiesto se la nomina del Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità, contenuta nel PTTI, debba essere rinnovata annualmente, anche se non dovesse mutare la persona del Responsabile.
Sulla base di quel che si legge nell’art. 10 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, si può rispondere assicurando che, se non cambia la persona del Responsabile della Trasparenza e dell’Integrità, nessuna variazione va fatta nel PTTI e nel correlativo sito scolastico.
In altri termini, il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità va aggiornato annualmente, secondo il citato art. 10, sempre che, ovviamente, siano intervenute modifiche nello stesso PTTI.
In sostanza, il senso della norma è questo: siccome il predetto Programma PTTI ha validità triennale per definizione, se ne potrebbe trarre la conclusione che nessuna variazione potrebbe subire lo stesso PTTI nel corso del triennio, come accade, a mo’ d’esempio, per le graduatorie provinciali ad esaurimento degli insegnanti. E’ noto, infatti, che, se un insegnante acquisisce un nuovo titolo nel corso del triennio di validità delle predette graduatorie, dovrà attendere il compimento del triennio, prima di vedersi valutato il titolo conseguito nel corso del triennio, salvo il caso delle graduatorie esaurite.

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