di Fabio Scrimitore
Il quesito, proposto da un Direttore sga, riguarda i provvedimenti disciplinari da adottare a carico di un Collaboratore scolastico.
Quel che colpisce l’autore del quesito in una normale mattinata di scuola è un sorta di sistematico disservizio di un addetto ai servizi ausiliari, in una scuola in cui non vi è l’apporto del servizio integrativo di pulizia, prestato da ex L.S.U.
Dinnanzi alla scena di Collaboratori scolastici che – precisa il Direttore sga – tranquillamente parlano e non sono nei loro posti, dove i bagni e i vetri non vengono puliti – che titolo e che forme di richiamo ha veramente un Dsga?
E’ noto che la tabella A, allegata al vigente Contratto nazionale sulla scuola del 2007, assegna al Dsga, fra le altre, anche la funzione di verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dipendenze.
Orbene, è fuori d’ogni dubbio che la verifica, fatta dal Direttore sga, dello stato di inadeguatezza dei servizi igienici deve suggerirgli di compiere un’attenta valutazione, tesa a stabilire se tale inadeguatezza sia imputabile a intenzionalità oppure a negligenza, imprudenza o imperizia del dipendente scolastico interessato, oppure ancora, se possa essere stata causata da circostanze che escludano ogni responsabilità dello stesso Collaboratore scolastico.
Lo esige il codice disciplinare del personale ATA, compendiato nell’art. 95 del predetto CCNL, quando, al primo comma, stabilisce che le sanzioni devono essere graduali e, soprattutto, proporzionate alla gravità delle inadempienze.
Potrebbe sembrare che questa prima valutazione non rientri nelle competenze del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, dal momento che l’azione disciplinare compete al Dirigente scolastico, non al primo responsabile dell’ufficio di segreteria.
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