di Marco Graziuso
Come è noto, la procedura da seguire per conferire l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è indicata nel Testo Unico sulla sicurezza, e precisamente nell’art. 32, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 81/2008 , che così dispone:
“8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
a) il personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.”
Si evidenzia da subito che la norma, usando non a caso termini come designazione e individuazione, caratterizza detto incarico per la sua natura di rapporto fiduciario e di garanzia con il datore di lavoro – nel caso delle Istituzioni scolastiche, con il Dirigente scolastico -, il quale deve avvalersi della sua specifica professionalità anche per un continuo rapporto di consultazione e collaborazione.
Pertanto, in assenza di personale interno o di altra Istituzione scolastica disponibile, la scuola potrà rivolgersi all’esterno, scegliendo di avvalersi di una procedura realizzata attraverso il ricorso al contratto di prestazione d’opera disciplinato dall’art.2222 e seguenti del Codice Civile, da affidare a persona fisica in possesso di determinati requisiti soggettivi (titolo di studio, esperienza pregressa, ecc.), oppure di intraprendere la procedura di scelta del contraente attraverso un vero e proprio appalto di servizi affidato a un soggetto giuridico, al quale spetterà erogare il servizio avvalendosi anche della prestazione lavorativa altrui.
Se, ad esempio, il contratto viene stipulato con una società, esso dovrà essere inquadrato come “appalto di servizi” in applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti) e dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001, nel rispetto delle relative procedure e tempistica a seconda del valore dello stesso contratto.
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Gestione sicurezza e salute - Scuola e Amministrazione
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