di Fabio Scrimitore
Il quesito riguarda le modalità per la elaborazione del Piano didattico personalizzato per un alunno con BES (Bisogni Educativi Speciali).
L’autore del quesito ha chiesto, in particolare, se la redazione del Piano didattico personalizzato, riferito ad un alunno il cui profilo personale rientri nella vasta area dei Bisogni Educativi Speciali, contemplata dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e dalla successiva Circolare Ministeriale n. 8 del 2013, richieda l’unanimità del Consiglio di classe, oppure se sia sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti dell’organo collegiale.
Si osserva, innanzitutto, che né i due documenti appena citati, né la Nota prot. n. 2563 del 2013, che il Ministero ha emanato per integrare le indicazioni contenute nei documenti predetti, contengono disposizioni al riguardo.
Tale constatazione autorizza a dire, con assoluta certezza, che il vigente ordinamento scolastico non contiene disposizioni dalle quali si possa dedurre che il Consiglio di classe, quando redige il Piano didattico personalizzato nell’area dei BES, non debba procedere alla luce dei principi generali contenuti nell’art. 27 del Testo Unico delle leggi della scuola, approvato con D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297, che si trascrive:
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