di Marco Graziuso
I viaggi d’istruzione che puntualmente ogni anno le scuole programmano, anche tra mille difficoltà, devono ormai essere gestiti facendo riferimento in primis ai criteri e alle regole che le stesse istituzioni scolastiche si sono date.
Infatti, non tutti gli operatori scolastici ricordano che la Nota MIUR dell’11 aprile 2012, prot. n. 2209, evidenziava che “al fine di corrispondere alle esigenze operative di cui trattasi, nel richiamare le istituzioni scolastiche alla priorità di garantire la tutela dell’incolumità dei partecipanti, come del resto ribadito dalla più recente giurisprudenza, si ritiene opportuno precisare che l’effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell’azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell’ambito dell’organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).
A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.Lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 – 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non
riveste più carattere prescrittivo.”
Devono essere quindi gli Organi Collegiali a fissare i criteri generali organizzativi di tutte le tipologie di uscita e approvare uno specifico Regolamento, fermo restando il fatto che il Collegio dei docenti e i Consigli di classe intervengono per la programmazione didattica.
Pertanto, attraverso un apposito Regolamento, e nelle delibere che poi gli Organi Collegiali adotteranno, le scuole devono stabilire:
il numero minimo di alunni che vi devono partecipare;
l’eventuale partecipazione dei genitori o, comunque, di familiari degli allievi;
la partecipazione del Dirigente, dei collaboratori scolastici;
la partecipazione dell’insegnante di sostegno o di un qualificato accompagnatore per gli allievi con disabilità;
il numero di accompagnatori per ogni gruppo di alunni.
la destinazione e i mezzi di trasporto.
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