• giovedì , 21 Novembre 2024

Tutela della privacy

di Fabio Scrimitore

Il quesito riguarda la redazione del Piano didattico personalizzato per gli allievi affetti da disturbi specifici di apprendimento.

Ci è stato segnalato che il Dirigente di un’istituzione scolastica statale, nella quale è stato accolto un allievo con disturbi specifici apprendimento (DSA), regolarmente diagnosticati, non ha concesso agli insegnanti del Consiglio della classe frequentata dall’alunno di prendere visione della diagnosi attestante lo specifico disturbo di apprendimento. L’opposizione del Dirigente scolastico è stata motivata con l’inviolabilità dell’obbligo di rispettare la privacy.
A giudizio dell’autore del quesito, invece, la preclusione della lettura della diagnosi, opposta ai professori dal Dirigente, impedisce la regolare formulazione del Piano Educativo Personalizzato, che lo stesso Consiglio di classe è chiamato a redigere.
Si osserva, a proposito, che, nei riguardi degli alunni con DSA, le scuole interessate sono tenute a programmare un’appropriata serie di interventi didattici, che verranno esposti nel PDP (Piano didattico personalizzato), che, secondo quanto precisa la Circolare ministeriale n.8 del 6 marzo 2013, non è la mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi, ma è il documento con il quale il Consiglio di classe adotta gli interventi didattico-educativi che gli insegnanti ritengono necessari per far acquisire allo studente gli apprendimenti che potranno essergli consentiti dalla natura del disturbo diagnosticato.
E’ necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato – si legge nella su citata circolare ministeriale – per l’alunno sia deliberata dal Consiglio di classe, ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i componenti del team di docenti, dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico, dai docenti e dalla famiglia.

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