Il quesito riguarda i criteri e le modalità per la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Questi i termini telegrafici con cui è stato formulato il quesito: Proposta nomina RLS da parte del DS della moglie. Proposta accettabile ai termini di legge?
Si risponde facendo appello all’art. 47 del Decreto Legislativo n.81 del 19 aprile 2008, che si occupa della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Vi è precisato che il R.L.S. in tutte le aziende viene eletto o designato. In particolare, nelle aziende con più di 15 lavoratori (fra le quali rientra la scuola cui si riferisce il quesito), il R.L.S. è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda; in assenza di tali rappresentanze, è eletto direttamente dai lavoratori dell’azienda.
Se ne deve trarre una prima conclusione: secondo le disposizioni citate, l’iter formale non prevede che l’elezione o la designazione del R.L.S. sia preceduta formalmente da alcuna proposta.
Pertanto, la domanda avanzata dall’autore del quesito potrebbe ben ritenersi soddisfatta con una risposta del tutto negativa: né il Dirigente scolastico, né i dipendenti della scuola hanno il diritto formale di avanzare proposte per l’elezione o la designazione del R.L.S.
Si ritiene, però, che il quesito involga non tanto l’aspetto formale del procedimento previsto per la designazione o l’elezione del R.L.S. quanto l’iter che, di fatto, la scuola dovrà seguire per designare o per eleggere, il R.L.S. Si ipotizza, cioè, che con la sua domanda, l’autore del quesito desideri sapere se in una scuola si possa designare, o eleggere, come R.L.S., la moglie del Dirigente, indipendentemente dal fatto che ad avanzarne la proposta concreta sia stato lo stesso Dirigente oppure uno dei dipendenti scolastici.
Tradotto in termini ancor più chiari, si ritiene che lo scopo del quesito sia quello di chiarire se la funzione di R.L.S. sia compatibile con quella di coniuge del Dirigente scolastico della stessa istituzione.
Al riguardo, si trascrivono le proposizioni che compongono l’ultimo comma dell’art. 50 del citato Decreto Legislativo n. 81/2008: L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
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