• martedì , 16 Luglio 2024

Aspettativa per motivi di lavoro

di Fabio Scrimitore

Il quesito, avanzato dal Dirigente scolastico di un Istituto di istruzione secondaria, riguarda l’istituto giuridico dell’aspettativa per motivi di lavoro prevista dall’art. 18 del CCNL.

Uno degli insegnanti in servizio in un istituto statale di istruzione secondaria superiore, nato da un originario istituto professionale femminile, in possesso di laurea in medicina, ha accolto la proposta di stipulare un contratto a tempo indeterminato con un’Azienda Sanitaria Locale, per l’incarico di anestesista. L’assunzione in servizio era prevista per il 1° luglio   del 2014. Nella prospettiva di perfezionare l’atteso, nuovo contratto di lavoro professionale, in data 1° luglio 2014, il professore-medico ha chiesto al   Dirigente scolastico dell’istituto di servizio che gli concedesse cinque mesi di aspettativa per motivi di lavoro, invocando l’applicazione dell’art. 18 del vigente CCNL scuola, il quale riconosce al dipendente scolastico il diritto d’essere collocato in aspettativa senza assegni, per un anno scolastico, per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa.

Il Dirigente ha chiesto di sapere se la richiesta ricevuta dal professore-anestesista sia conforme alla norma in questione.

La richiesta presuppone verosimilmente  un dubbio in colui che l’ha formulata. Si può pensare, infatti, che il Dirigente abbia ritenuto che il periodo di aspettativa, della durata di un anno scolastico, che la citata norma concede, non possa coinvolgere due anni scolastici consecutivi, ma debba esaurirsi nel contesto temporale di un unico anno scolastico, decorrente dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno solare successivo.

Il dubbio del Dirigente scolastico è  più che legittimo, e va risolto in senso sfavorevole al richiedente perché l’espressione usata dalle parti che hanno sottoscritto il CCNL del 29.11.2007, per un anno scolastico, impone che il periodo di aspettativa richiesto non possa assolutamente superare i confini d’un solo anno scolastico.

Il collocamento in aspettativa per due anni, invece, sarebbe stato legittimo soltanto nel caso in cui la norma (art.18 del CCNL) non avesse parlato di anno scolastico, ma si fosse limitata a dire che il dipendente è collocato in aspettativa, a domanda, per un anno.

In questa ipotesi, sarebbe stato corretto assegnare alla disposizione uno dei diversi significati che il termine anno ammette; in particolare, sarebbe stato legittimo considerarlo anche come anno solare, optando per l’interpretazione più conforme al desidero manifestato dal dipendente, il quale, evidentemente, ha chiesto la concessione di un periodo a cavallo  di due anni scolastici, pensando che il 3° comma dell’art. 18 del CCNL preveda la fruizione complessiva di un anno solare, cioè di 12 mesi non necessariamente coincidenti con l’anno scolastico.

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One Comment

  1. Emanuele
    16 Gennaio 2020 at 09:21

    È una legge assurda. Giacché lo Stato italiano non prevede per i docenti la possibilità di fare carriera e di avere uno stipendio dignitoso, potrebbe quantomeno permettere 2 anni di aspettativa non retribuita per motivi di lavoro! In 12 mesi da settembre ad agosto un’esperienza all’estero è impossibile da accettare! LEGGE ASSURDA

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