di Agata Scarafilo
Anche i supplenti potranno differire la presa di servizio, se ammalati. A confermarlo sono le ultime “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze”, diramate dal MIUR per l’anno scolastico 2014-2015. Infatti, nelle “disposizioni comuni” della nota MIUR prot. n. 8481 del 27 agosto 2014, al punto 3, si legge testualmente: “La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente Scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, rende immediatamente fruibile gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL. È inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (maternità, malattia, infortunio etc…)”.
Così, se in passato lo stato di malattia per un supplente convocato (sia esso docente che ATA) rappresentava unicamente un giustificato motivo per evitare le sanzioni previste dal D.M n. 131/2007 “Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze”, oggi la citata nota del MIUR, affiancando ai casi di maternità e di infortunio anche quelli di malattia, dà di fatto la possibilità ad un supplente, avente diritto alla nomina, di posticipare la presa di servizio alla data in cui si sarà definitivamente rimesso in salute.
Ovviamente, trattandosi di una “possibilità” e non di un “obbligo”, la non accettazione di una supplenza, se ad esempio giustificata da una malattia, continua a non essere sanzionabile in quanto non viene meno l’applicabilità del comma 4 dell’art. 8 del D.M n. 131 del 13 giugno 2007, che così recita: “Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola”.
Si rende necessario chiarire anzitutto che prima della citata nota, che prevede un’estensione al personale a T.D., la mancata assunzione in servizio giustificata da malattia, pur non essendo come già detto sanzionabile, produceva tuttavia altri effetti sul rapporto di lavoro in considerazione della necessità, non derogata per la fattispecie di “legittimo impedimento”, della contestualità della firma del contratto e della effettiva assunzione in servizio. Il rapporto di lavoro, infatti, si perfezionava con la effettiva presa di servizio, non prevedendo, in caso di malattia, diversa decorrenza giuridica, così come invece contemplato da disposizioni di legge nel caso della nomina a tempo indeterminato, di cui si farà cenno in seguito.
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