• giovedì , 21 Novembre 2024

Incarico fiduciario di RSPP,

ma quanto ci “costa”?

di Nicola Parisi

Premessa

In più di un’occasione questa rivista ha affrontato il problema della nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, da ultimo nell’articolo di Pasquale Annese che, con estrema chiarezza, ha analizzato la normativa al fine di risolvere l’annoso problema della natura fiduciaria dell’incarico di RSPP.

L’interpretazione logica, sistematica e letterale delle norme non dovrebbe lasciare alcun dubbio in merito al carattere fiduciario dell’incarico, il cui affidamento va ben oltre gli asettici e matematici criteri esclusivamente oggettivi di un classico bando di gara, lasciando spazio all’intuitu personae nella scelta del Responsabile.

Nel ricercare giurisprudenza illuminante sulla materia, mi sono però imbattuto in una recentissima sentenza del TAR Puglia che, se è pur vero che indirettamente conferma la natura fiduciaria dell’incarico di RSPP, introduce sull’argomento un ulteriore, nuovo e, se possibile ancor più pericoloso, problema: quale sia il giusto corrispettivo per il RSPP.

Infatti, il TAR ha stabilito che € 1.500,00 annui, inclusi oneri fiscali e spese per lo svolgimento dell’incarico di RSPP, sono troppo pochi. Immagino già che qualcuno si sia soffermato sulla cifra per essere certo di averla letta perfettamente. Ebbene sì, avete letto giusto: secondo il TAR, pagare € 1.500,00 annui ad un lavoratore che svolga la funzione di RSPP in una scuola con due plessi è troppo poco, tanto da sminuirne la professionalità.

Per evitare interpretazioni troppo “soggettive” della Sentenza n. 1844 del 16.07.2014 della III Sez. del TAR Lecce, se ne riporta uno stralcio letterale.

Questi i fatti: “Con bando di gara pubblicato sull’Albo pretorio on line dell’Istituto Scolastico *** ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dell’incarico, di durata annuale, di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, da aggiudicarsi sulla base dei soli titoli. Il predetto incarico prevede lo svolgimento di una serie di attività professionali di natura specialistica (art. 2 del bando) (…) Il tutto verso il compenso di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) omnicomprensivo (ritenute fiscali, vitto, spese viaggio, alloggio, assicurazione infortuni e quant’altro collegato, connesso o, comunque, dipendente all’effettuazione della prestazione) di ogni ritenuta di legge, anche se a carico dell’Amministrazione” (art. 7 del bando). L’Ordine degli Ingegneri ha impugnato il predetto bando, lamentando, in sintesi, la violazione del principio di proporzionalità, logicità e ragionevolezza rispetto all’oggetto dell’appalto, ingiustizia manifesta, eccesso di potere, violazione del principio di non discriminazione, violazione del principio di par condicio, concorrenza e libera partecipazione alle procedure concorsuali, violazione degli artt. 36 e 41 della Costituzione”. Il TAR, come detto, ha ritenuto fondato ed assorbente il rilievo relativo alla violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e logicità. Il Collegio osserva che “l’art. 2 comma 1 del d. lgs. n. 163/2006 dispone che “L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”. I suddetti principi sono ribaditi anche dal successivo art. 27, il quale stabilisce che anche i c.d. “contratti esclusi” sono affidati “nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità”. A tutela della qualità delle prestazioni, poi, il legislatore nazionale ha posto specifiche norme volte a garantire che il corrispettivo offerto dall’appaltatore nelle gare pubbliche sia proporzionato e sufficiente rispetto all’oggetto dell’appalto. Ci si riferisce agli articoli 86 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di verifica dell’anomalia delle offerte, la cui finalità “è quella di evitare che offerte troppo basse espongano l’Amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta, o con modalità esecutive in violazione di norme, con la conseguenza di far sorgere contestazioni e ricorsi. L’appalto deve quindi essere aggiudicato a soggetti che abbiano prestato offerte che, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta, risultino complessivamente proporzionate sotto il profilo economico all’insieme dei costi, rischi ed oneri che l’esecuzione della prestazione comporta a carico dell’appaltatore…” (ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2063 del 15 aprile 2013). Ancora, “Il meccanismo previsto per l’eliminazione delle offerte ingiustificatamente anomale dal novero di quelle ammesse ad una gara è teso ad evitare che possa risultare aggiudicataria di una gara una ditta che, per l’esiguità del prezzo offerto, non sia poi in grado di assicurare una prestazione adeguata alle esigenze che l’amministrazione vuole soddisfare con l’appalto indetto” (TAR Sicilia, Palermo, Sentenza 07/09/2011 n. 1608). La ratio del sub procedimento di verifica dell’anomalia è, pertanto, quella di accertare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale, in maniera da evitare che l’appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell’esecuzione del contratto oggetto di affidamento.” Se tanto è vero “a valle” delle procedure di aggiudicazione, a maggior ragione, parallelamente, lo stesso principio deve fondare l’attività della Pubblica Amministrazione “a monte” della procedura stessa, e cioè nella fase dell’individuazione dell’importo determinato proprio dalla stazione appaltante quale corrispettivo del servizio da acquisire. Nel caso specifico, a fronte della prestazione professionale complessa e specializzata richiesta (si veda l’articolo 2 del bando), l’Istituto scolastico ha previsto un compenso omnicomprensivo (articolo 7 del bando) di euro 1.500,00, manifestamente e palesemente incongruo e inadeguato. Tanto è ancora più evidente se si considera che il predetto importo include anche le spese vive da sostenere per l’espletamento dell’incarico (spese di viaggio, assicurazione, materiale di consumo, disponibilità di specifici programmi) e, inoltre, che lo stesso incarico deve essere espletato su due plessi scolastici situati in Comuni diversi, distanti quasi 20 chilometri uno dall’altro. Sicché l’importo palesemente esiguo offerto potrebbe indurre il professionista ad una non corretta esecuzione dell’incarico ed essere foriera di probabili futuri contenziosi. Ciò è tanto più grave in relazione alla delicatezza dell’oggetto dell’incarico, che coinvolge la vita e la sicurezza degli operatori scolastici e degli alunni. Il Collegio osserva, inoltre, che la stazione appaltante non ha motivato in ordine alle modalità seguite nella determinazione del compenso. (…) Fermo restando quanto innanzi esposto, la Sezione osserva, infine, che, in extrema ratio, l’Amministrazione avrebbe potuto motivare l’esiguità del corrispettivo fissato anche ricorrendo a giustificazioni di natura diversa, inerenti, ad esempio, la necessità di conciliare l’esiguità delle risorse di bilancio disponibili con l’adempimento di obblighi di legge (quale, appunto, quello relativo alla prevenzione e protezione), o, ancora, la richiesta di collaborazione e disponibilità ai professionisti eventualmente interessati. Tanto avrebbe, altresì, consentito di evitare quella lesione della “dignità professionale”, in considerazione della quale l’ordine ricorrente si è determinato a respingere la richiesta della Stazione appaltante di pubblicazione sul proprio albo dell’avviso in questione.”

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